Chi matura i requisiti per l’Ape social nel 2017 potrà presentare domanda entro il 15 luglio di quest’anno mentre chi li matura nel 2018 avrà la possibilità di inoltrare la richiesta entro il mese di marzo. Destinatario sarà l’Inps che darà una risposta entro il 15 ottobre per le domande presentate entro luglio e entro il 30 giugno del 2018 per le richieste arrivate entro il 31 marzo del prossimo anno. L’ente previdenziale darà indicazione della prima decorrenza utile e se le domande saranno in eccesso rispetto alle risorse stanziate la priorità sarà data sulla base della data del raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. A parità di requisito si considererà la data di presentazione della domanda. Sono queste le precisazioni, con qualche novità, contenute nel Dpcm sulla prestazione sociale, firmato ieri sera dal premier Paolo Gentiloni insieme all’altro Dpcm sui cosiddetti “precoci”.
In quest’ultimo caso il testo prevede che chi ha lavorato per non meno di 12 mesi prima dei 19 anni di età e si trova nelle stesse condizioni dei beneficiari dell’Ape social, ovvero è disoccupato e senza ammortizzatore da almeno 3 mesi, potrà andare in pensione con 41 anni di contributi (stimate 25mila domande per il 2017). Si tratta di un anticipo di 10 mesi netti sui requisiti attuali per gli uomini e di un anno e 10 mesi per le donne. I testi saranno subito operativi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Il requisito fondamentale per accedere a questa indennità ponte è rappresentato dai 63 anni di età con una contribuzione minima di 30 anni, per chi è disoccupato, oppure assiste un “parente diretto” portatore di handicap grave, oppure se lo stesso lavoratore ha un’invalidità civile pari o superiore al 74%. Il requisito contributivo sale, invece, a 36 anni per i cosiddetti lavoratori “gravosi social” (che devono essere svolti per almeno 6 anni), ovvero coloro che rientrano nelle 11 categorie comprese nell’elenco allegato al decreto (dagli operai edili alle maestre d’asilo).
L’Ape social è sostanzialmente una misura assistenziale con la funzione di garantire un finanziamento ponte ai lavoratori cui sono scaduti la Naspi e gli altri ammortizzatori. Tanto è vero che uno dei criteri di accesso è avere concluso da almeno tre mesi l’ammortizzatore che era stato attivato. Fin dal suo concepimento con l’ultima legge di Bilancio l’Ape ha una fisionomia sperimentale per almeno due anni. La prossima legislatura sarà chiamata a confermare in via strutturale questo strumento, compresa l’Ape volontaria, che è ancora in attesa di diventare operativa perché il necessario Dpcm non è stato ancora trasmesso al Consiglio di Stato per il parere. Gli accessi al prestito ponte “social” attesi per il primo anno sono circa 35mila per una spesa di 300 milioni, che salirà a oltre 600 milioni nel 2018. L’Anticipo, lo ricordiamo, non può superare i 1.500 euro lordi e una durata massima di 3 anni e 7 mesi. Per rispettare i tetti fissati con l’ultima legge di Bilancio è previsto un meccanismo di graduatoria a scorrimento che gestirà Inps sulle domande ricevute, fermo restando il riconoscimento, con un dispositivo di tipo retroattivo del diritto maturato dal 1° maggio. In ogni caso il Dpcm sull’Ape sociale precisa che «le domande presentate oltre il 15 luglio 2017 e il 31 marzo 2018 e comunque non oltre il 30 novembre sono prese in considerazione esclusivamente se all’esito del monitoraggio residuano risorse finanziarie».
L’Ape sociale non è compatibile con altre forme di sostegno al reddito per disoccupazione involontaria (Naspi, mini-Aspi, Asdi, e dis-col); è invece compatibile con redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa fino a un tetto di 8mila euro annui oppure di 4.800 euro annui se il reddito è da lavoro autonomo.
Il Sole 24 Ore – 23 maggio 2017