Il direttore generale per la sanità della Regione Lombardia, Carlo Lucchina, ha emanato una circolare sui comportamenti che le Asl devono adottare. Bur numero 3 di venerdì 20 gennaio
Ecco i contenuti della circolare:
Per quanto riguarda gli animali d’affezione, la norma di riferimento è la legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009, che definisce le competenze di ASL e Comuni.
Secondo tale norma, il Dipartimento di Prevenzione Veterinario deve assicurare gli interventi di pronto soccorso atti alla stabilizzazione di cani vaganti o gatti che vivono in libertà, ritrovati feriti o gravemente malati e il successivo ricovero sanitario per l’esecuzione degli interventi di profilassi, diagnosi e terapia sugli animali ricoverati, per il tempo previsto dalla legislazione sanitaria ai fini della profilassi antirabbica e della degenza sanitaria (di norma 10 giorni), fatto salvo, poi, rivalersene sul proprietario.
La normativa, ad eccezione delle sterilizzazioni, non definisce una specifica competenza sulla gestione sanitaria delle colonie feline; tale responsabilità, in sostanza, è demandata a «forme di collaborazione» tra ASL, Comuni, Associazioni e privati per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti. Con ciò si intende che gli interventi per la cura dei gatti delle colonie feline, ad eccezione degli nterventi di pronto soccorso, non spettano esclusivamente all’ASL.
Per quanto riguarda la fauna selvatica omeoterma (uccelli e mammiferi), la norma di riferimento è la l.egge regionale n. 26/93 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria», che demanda la competenza del soccorso degli esemplari in difficoltà alle Province.
L’art. 5 della l.r. 26/93 prevede il divieto di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, mentre l’art. 43, comma 1, lett. o), prevede la possibilità di prendere o detenere piccoli di uccelli e di mammiferi, esclusivamente per sottrarli a sicura distruzione o morte, con l’obbligo di avvisare la competente amministrazione provinciale entro le 24 ore successive.
Le uniche strutture autorizzate al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà sono i Centri per il Recupero degli Animali Selvatici (CRAS) di cui all’art. 6, comma 5 della l.r. 26/93.
La Polizia Provinciale, una volta recuperato un esemplare di fauna selvatica in difficoltà, lo porta al CRAS convenzionato con la propria Provincia. A taluni di tali centri è possibile rivolgersi direttamente previo contatto telefonico.
23 gennaio 2012