di Paolo Canaparo. La legge anticorruzione 27 maggio 2015 n. 69, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale di venerdì 30 maggio e che sarà in vigore a tutti gli effetti il prossimo 14 giugno, contiene alcune misure volte, da un lato, a rafforzare la strategia anticorruzione nelle pubbliche amministrazioni disegnata dalla legge 190 del 2012 e poi integrata, con particolare riferimento al rafforzamento di ruolo e competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione, dalla legge 114/2014, di conversione del Dl 90/2014, dall’altro, a rivedere la disciplina delle false comunicazioni sociali nelle società quotate e non quotate. La gestazione della legge non è stata facile come lo dimostrano i due anni di iter parlamentare. Il testo definitivo è il risultato, infatti, dell’unificazione di più disegni di legge parlamentari e di un sostanzioso intervento emendativo del Governo a seguito della bufera di vari scandali che hanno coinvolto alcune delle opere di realizzazione pubblica più discusse.
In particolare, la Commissione giustizia del Senato aveva avviato i propri lavori il 5 giugno 2013 ed adottato il testo unificato soltanto il 14 maggio 2014, poi oggetto di significative modifiche, le quali si sono sostanziate, oltre che in interventi correttivi e integrativi, nella integrale soppressione delle disposizioni in materia di riciclaggio e autoriciclaggio. Le modifiche apportate hanno tenuto conto infatti non solo delle misure previste dalla legge sul rientro dei capitali dall’estero (legge 15 dicembre 2014 n. 186), quali l’introduzione nell’ordinamento del reato di autoriciclaggio, ma anche degli interventi in materia penale contemplati dal disegno di legge governativo AS n. 1687, recante misure per il contrasto della criminalità economica, attualmente in corso d’esame nelle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia.
Le linee direttrici di intervento
Gli interventi della nuova legge anticorruzione sono sostanzialmente assumibili a tre linee direttrici. La prima e la più corposa è il rafforzamento della strategia penale di contrasto ai fenomeni di corruttela nella pubblica amministrazione. Si tratta, innanzitutto, di modifiche al codice penale per inasprire tanto le pene principali quanto quelle accessorie per i delitti contra la Pa, nonché per l’ampliamento dei soggetti perseguibili. Nel complesso, dal nuovo quadro sanzionatorio i reati più gravi che possono essere commessi dal pubblico ufficiale nei confronti della pubblica amministrazione risultano essere la corruzione in atti giudiziari e la concussione: il provvedimento infatti prevede per la prima fattispecie la medesima pena oggi prevista per la concussione (da 6 a 12 anni di reclusione). In base alla riforma, inoltre, il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità è sanzionato più severamente rispetto al quadro attuale, con una pena più elevata di quella prevista per la corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e per il peculato: la reclusione da 6 anni a 10 anni e 6 mesi. Gli elementi di novità riguardano poi il riconoscimento di una nuova attenuante nell’articolo 323-bis del codice penale che prevede, per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, una diminuzione della pena da un terzo a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. La riforma, inserendo un ulteriore comma nell’articolo 165 del Cp, subordina poi la concessione della sospensione condizionale della pena al condannato per alcuni delitti contro la Pa anche alla condizione specifica della riparazione pecuniaria nei confronti dell’amministrazione lesa (in caso di corruzione in atti giudiziari, nei confronti del ministero della Giustizia). Tale riparazione – che è sempre ordinata al condannato per un delitto contro la Pa in base all’articolo 322-quater del Cp (introdotto dall’articolo 4 della proposta di legge, cui si rinvia) – consiste in una somma equivalente al profitto del reato ovvero all’ammontare di quanto indebitamente percepito.
Il ruolo dell’Anac
La seconda linea direttrice interviene sul ruolo e sulle prerogative dell’Autorità nazionale anticorruzione, con ciò implementando l’azione di prevenzione amministrativa dei fenomeni di corruttela così come disegnata dalla legge 190/2012 e poi dalla legge 114/2014, di conversione del Dl 90/2014. Si tratta di misure che ampliano gli obblighi informativi a favore dell’Anac ed estendono i poteri di vigilanza e controllo sui contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici.
Il falso in bilancio
La terza ed ultima direttrice della legge n. 69 concerne la revisione dell’impianto delle responsabilità penali in materia societaria. In particolare, si tratta della riforma della disciplina del Codice civile in materia di falso in bilancio. Rispetto alla disciplina previgente, la riforma della legge n. 69 distingue tra falso in bilancio di società non quotate e falso in bilancio di società quotate, sanzionando entrambe le fattispecie come delitto. Viene prevista inoltre, per le società non quotate, una ipotesi attenuata del reato nonché uno specifico caso di non punibilità per lieve entità dell’illecito. Conseguentemente viene “aggiornato” il regime di sanzioni (per quote) previsto a titolo di responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi all’interno di essa.
Criminalità organizzata
Infine, la legge 69, quasi a voler rimarcare il rapporto tra fenomeni della criminalità organizzata e della corruzione, inasprisce le pene per la partecipazione ad una associazione mafiosa – punita con la reclusione da 10 a 15 anni – e per l’attività di organizzazione e direzione della stessa – punita con la reclusione tra i 12 e i 18 anni.
Il Sole 24 Ore – 9 giugno 2015