Il testo prevede che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022, da parte dei lavoratori nati entro il 1958, possa essere esercitato anche successivamente a tale data. Stesso discorso vale per chi ha perfezionato i requisiti di quota 100 e che deciderà di non uscire dal mondo del lavoro quest’anno: l’accesso alla rendita previdenziale sarà consentito anche successivamente al 2021. Infatti rimane fermo il principio generale, applicabile anche a quota 100 e quota 102, che l’accesso a pensione, anche dopo il termine di sperimentazione, è consentito sempreché una norma futura non cambi le regole.
I lavoratori del settore privato dovranno attendere tre mesi di finestra mobile mentre la finestra è di sei mesi per i pubblici dipendenti. Escluso dalla prestazione il personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quello della Guardia di finanza.
Requisito contributivo
I destinatari di quota 102 sono i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata, gestite dall’Inps. Ai fini del perfezionamento del requisito dei 38 anni di contributi è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata.
Tuttavia, deve risultare perfezionato il “sottorequisito” della contribuzione utile, cioè dai 38 anni devono essere detratti i periodi di malattia e disoccupazione, la cui differenza deve essere pari ad almeno 35 anni. Tale regole vale per quelle gestioni, come il Fondo pensione lavoratori dipendenti, ove questo sottorequisito è fissato dalla gestione a carico della quale è liquidata la pensione.
Il requisito contributivo dei 38 anni può essere perfezionato, su richiesta dell’interessato, anche facendo ricorso al cumulo, utilizzando, tutti e per intero, i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’Inps.
Qualora dovesse giungere a compimento il processo di incorporazione dell’Inpgi nel Fondo pensione lavoratori dipendenti dell’Inps (si veda l’altro articolo in pagina), si ritiene che i periodi decorrenti dal 1° luglio 2022 potranno formare oggetto di cumulo. I periodi accreditati presso la forma sostitutiva dei giornalisti, fino al 30 giugno 2022, rimangono esclusi dal cumulo, non essendo gestiti dall’Inps.
Cumulabilità con reddito
La pensione quota 102 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti, tempo per tempo, per l’accesso al trattamento di vecchiaia, con eventuali redditi (anche esteri) da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5mila euro lordi annui.
In caso di mancato rispetto di questi limiti, l’Inps sospenderà il trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei redditi. La comunicazione di questi ultimi, in via previsionale e a consuntivo, deve essere prodotta all’istituto di previdenza tramite i modelli AP140 e AP139.
A titolo esemplificativo, sono cumulabili i redditi percepiti dagli amministratori locali nonché le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive, i compensi percepiti per la funzione sacerdotale, le indennità ricevute per l’esercizio della funzione di giudice di pace, di giudice onorario aggregato e di giudice tributario, i redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro.
Scuola e alta formazione
Per il personale del comparto scuola e Afam (alta formazione artistica e musicale), le domande di cessazione dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2022, con effetti dall’inizio dell’anno scolastico o accademico 2022/2023. I pubblici dipendenti che accedono alla nuova tipologia di pensione potranno avvalersi dell’anticipo del trattamento di fine servizio/rapporto, nel limite di 45mila euro lordi, a condizioni agevolate.
Per le donne uscita possibile a 58 o 59 anni compiuti nel 2021
L’opzione, sulla carta, consente un considerevole sconto rispetto al requisito principale della pensione di vecchiaia (67 anni di età) o quello dell’anticipata (41 anni e dieci mesi di contributi). Tuttavia si deve tener presente che tra la maturazione del diritto e la decorrenza della pensione si applica una finestra di 12 mesi alle lavoratrici dipendenti e di 18 mesi alle autonome. Se tale arco di tempo viene lavorato (per non rimanere senza reddito) nei fatti le dipendenti vanno in pensione non prima dei 59 anni di età e le autonome non prima dei 60 e mezzo. L’analisi di quanto avvenuto negli anni scorsi evidenzia che l’anticipo medio effettivo rispetto alla pensione di vecchiaia è ancora più contenuto e pari a 52 mesi per le dipendenti e a 47 mesi per le autonome.
Opzione donna comporta che l’importo dell’assegno sia calcolato interamente con il sistema contributivo, anche se per anzianità previdenziale si avrebbe diritto a quello misto. Questo aspetto comporta una riduzione del valore della pensione che però incide sempre meno, dato che la quota teorica di pensione retributiva si riduce sempre più man mano che ci allontaniamo dal 1996, anno da cui il metodo contributivo sostitusce il retributivo.
L’altro elemento che incide sull’importo è il coefficiente di trasformazione del montante, che è meno favorevole se ci si pensiona prima (quindi a 60-62 anni invece che a 67). Terzo elemento, non si versano anni di contributi. A fronte di tutto ciò, il valore medio delle pensioni liquidate in regime di opzione donna negli ultimi tre anni è stato di 1.100 euro mensili lordi per le dipendenti del settore privato, 800 per le autonome, 1.250 nel settore pubblico.
Chi lavora nel comparto scolastico o nell’alta formazione dovrà fare domanda entro il 28 febbraio 2022 per accedere al pensionamento all’inizio del prossimo anno scolastico.
Ape sociale più accessibile Salgono a 23 le mansioni gravose
Gli iscritti a qualsiasi gestione Inps potranno richiedere, con scadenze dal 31 marzo al 30 novembre 2022, tale indennità a condizione di cessare il rapporto di lavoro e maturare entro il 2022 almeno 63 anni di età e un requisito variabile fra 30 e 36 anni di contributi (in base alla categoria tutelata in cui si rientra), cumulabili tra tutte le gestioni Inps. Viene confermato lo sconto per le lavoratrici madri che vedranno tale requisito ridursi di un anno per ciascun figlio fino a un massimo di due anni. Resta immutato il valore dell’indennità, pari alla pensione maturata fino al momento dell’accesso all’Ape, ma non superiore a 1.500 euro mensili lordi, erogato per 12 e non 13 rate (a differenza delle vere pensioni).
Le novità sostanziali riguardano due dei quattro requisiti soggettivi necessari per l’’indennità: per i lavoratori disoccupati sarà sempre richiesto di avere perso involontariamente il proprio posto di lavoro e di avere fruito integralmente della indennità di disoccupazione, senza però più l’ulteriore requisito di aver trascorso almeno tre mesi di inoccupazione dopo avere esaurito la Naspi.
L’ulteriore novità riguarda la categoria degli addetti a lavori gravosi. In seguito alla relazione prodotta dalla Commissione incardinata da anni per lo studio delle nuove mansioni gravose, l’allegato 2 al disegno di manovra sostituisce le 15 categorie oggi previste (da ultimo aggiornate dal Dm 5 febbraio 2018) un nuovo elenco di 23 mansioni, che includono, ad esempio, operatori per la cura estetica, addetti alla trasformazione di legno e carta.
Il nuovo censimento delle mansioni gravose non appare modificare le relative modalità di certificazione, legate non solo ai moduli con firma del datore di lavoro (AP116), ma soprattutto alla classificazione Istat che oltre in una voce in uniemens viene verificata dalle sedi Inps nelle originarie comunicazioni ai centri per l’impiego, spesso remote nel tempo e non correttamente formulate.