Con Messaggio numero 1628 del-25-04-2024, l’Inps ha comunicato il blocco della presentazione di nuove domande della misura denominata “anticipazione ordinaria del Tfs/Tfr” a partire dal giorno successivo. L’istituto ha assicurato che le domande già verificate saranno trattate con le consuete relative modalità. Per quelle non ancora elaborate, invece, è stata preannunciata l’emanazione di ulteriori istruzioni operative alle Sedi e Poli territoriali e nazionali. Pur giustificato dal fatto che le risorse finanziarie del bilancio di previsione dell’Inps per quest’anno destinate alla misura sono in via di esaurimento, il blocco delle erogazioni ha sollevato le lamentele da parte di chi ha considerato l’anticipazione un rimedio al pagamento differito e rateizzato delle prestazioni del trattamento di fine servizio legislativamente previsti.
Più precisamente, la disciplina dei tempi di liquidazione del Tfs cambiano in base al motivo della cessazione dal servizio: entro 105 giorni, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso; dopo 12 mesi in caso di raggiungimento del limite di età o per risoluzione unilaterale del datore di lavoro al raggiungimento dei requisiti di pensione anticipata; dopo 24 mesi in tutti gli altri casi come dimissioni volontarie o licenziamento. Inoltre, a seconda dell’importo complessivo del Tfs, cambia il numero di rate: erogazione in unica soluzione se l’importo è pari o inferiore a 50.000 euro; due rate annuali se l’importo è compreso tra i 50.000 e inferiore ai 100.000 euro; tre rate annuali, se l’importo è pari o superiore a 100.000 euro. Infine, per i pensionati con quota 100, 102 e 103, l’erogazione avviene solo al raggiungimento del requisito di vecchiaia (67 anni) o di quello per la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi per gli uomini, un anno in meno per le donne). Contro questa disciplina sono state sollevate questioni di illegittimità respinte dalla Corte costituzionale, che però ha sollecitato un intervento riformatore che eviti lesioni dei principi a tutela della dignità della persona attraverso la garanzia della giusta retribuzione, anche rateale (sentenze 159/2019 e 130/2023).
Per la rilevanza della questione e per la portata delle stesse lamentele generate dal blocco delle domande, il 26 aprile Inps ha annunciato che valuterà l’evoluzione della prestazione alla luce dell’attuale livello sistematico dei tassi d’interesse e della potenziale base di utenti derivante dalla riapertura delle adesioni al fondo. La ripartenza dovrebbe comportare anche una miglior differenziazione della misura creditizia del Fondo credito (cioè la “anticipazione ordinaria del Tfs/Tfr”) dall’erogazione del trattamento di fine servizio, perché contabilmente è necessario distinguere tra l’erogazione di prestito quale impiego di attività e l’erogazione anticipata di debiti futuri non ancora esigibili (che potrebbe creare qualche problema a livello di bilancio).
Sebbene le premesse della sua delibera istitutiva (219/2022 del Cda dell’Inps) richiamino la norma che consente all’istituto di erogare prestazioni a carattere creditizio e sociale a favore degli iscritti e dei loro familiari, la denominazione “anticipo Tfs” ha infatti ingenerato confusione sulla natura dell’operazione, accresciuta dal fatto che il vecchio regolamento prevede che il debito generato con l’accensione del prestito può essere compensato con la cessione del credito futuro costituito dal Tfs.
Il Sole 24 Ore