Deve scattare il prossimo 25 novembre. Limite massimo di 12 ore di lavoro giornaliero e 11 ore continuative di riposo nell’arco della giornata. Vista la probabile difficoltà di pervenire in 20 giorni alla stipula di un contratto di lavoro, nella bozza esaminta oggi dal Comitato di settore sanità delle Regioni si invita l’Aran ad attivare la procedura prevista dal Dlgs 66/2003 per l’adozione di un decreto che determini deroghe alle previsioni di 11 ore di riposo continuativo. Il prossimo 25 novembre entrerà ufficialmente in vigore il riallineamento alla normativa europea e l’abrogazione delle illegittime precedenti disposizioni in tema di orario di lavoro dei medici. Oggi in Comitato di settore sanità delle Regioni è stata discussa una bozza per l’applicazione di questa direttiva a cui anche l’Italia si dovrà uniformare. In cantiere una mini-proroga di un mese o due per spostare quanto basta la scadenza imposta da Bruxelles. Il testo
Ricordiamo di seguito quali sono le norme immediatamente esigibili sull’orario di lavoro e sui riposi.
– Rispetto del limite massimo di 12 ore e 50’ di lavoro giornaliero.
– Rispetto del limite massimo di 48 ore di durata media dell’orario di lavoro settimanale, compreso lo straordinario.
– Rispetto del limite minimo di 11 ore continuative di riposo nell’arco di un giorno.
Nella bozza delle Regioni si spiega come la predetta disciplina dovrà:
a) essere riferita esclusivamente al personale addetto ai servizi relativi all’accettazione, al trattamento ed alle cure delle strutture ospedaliere;
b) essere finalizzata a garantire la continuità assistenziale;
c) consentire riposi inferiori alle undici ore esclusivamente previo esperimento da parte delle regioni e degli enti del Ssn di tutte le misure organizzative che consentano la razionalizzazione delle strutture e l’ottimizzazione delle risorse umane a disposizione attraverso, tra l’altro, una opportuna riorganizzazione dei turni e di piani di lavoro e la previsione del servizio di guardia per aree funzionali omogenee al di fuori delle tipologie assistenziali nelle quali l’allegato 2 ai CC.CC.NN.LL. del 3.11.2005 prevede la guardia per unità operativa;
d) individuare, in rapporto alla finalità di cui al punto b), le tipologie di fattispecie ricorrendo le quali può essere consentita la deroga alle disposizioni in materia di riposo giornaliero; in particolare:
• al fine di assicurare la continuità terapeutica, dovrà essere contemplata la possibilità di prevedere la presenza del dirigente medico operante nei servizi di degenza anche precedentemente all’ inizio del servizio di guardia attiva notturna, a condizione di garantire allo stesso dirigente almeno otto ore consecutive di riposo tra i due periodi di attività;
• dovranno essere consentiti riposi inferiori ad undici ore in presenza di eventi eccezionali e non prevedibili, o assenze improvvise, determinati, ad esempio, da prolungamenti di interventi chirurgici, malattie o infortuni, situazioni di urgenza, etc;
e) indicare i criteri per l’individuazione delle “ragioni oggettive” che possono impedire la fruizione di un periodo di riposo compensativo pari a undici ore, individuando nel contempo adeguate misure di protezione del personale interessato;
f) individuare, in relazione al rispetto delle undici ore di riposo consecutivo, gli istituti esclusi dal computo dell’orario di lavoro in quanto le relative attività non sono riconducibili alla definizione dello stesso orario di lavoro data dall’articolo 1, comma 2, lett. a) del medesimo decreto (ad esempio attività di carattere volontaristico, la partecipazione ai corsi di formazione, a determinate commissioni, a comitati scientifici, etc);
g) definire le modalità di computo del riposo in rapporto alle attività lavorative rese dal personale in servizio di pronta disponibilità tenendo presente che tali attività sospendono e non interrompono il riposo;
h) individuare, ferma restando la necessità di reintegro dell’equilibrio psico fisico del dirigente anche in funzione della tutela degli utenti, le tipologie di attività libero professionale che in rapporto al concetto di orario di lavoro definito dall’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 66/2003 e dell’articolo 2 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 devono essere escluse dal computo dello stesso orario di lavoro al fine della determinazione della durata del riposo giornaliero di undici ore;
i) stabilire che i criteri per l’attuazione delle clausole della contrattazione collettiva nazionale in materia di deroghe al riposo giornaliero siano definiti in sede di contrattazione integrativa;
Inoltre, con riferimento all’articolo 4 del D.lgs. 66/2003, la contrattazione nazionale dovrà indicare la possibilità da parte della contrattazione integrativa di elevare da quattro mesi fino a sei mesi, ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, il limite di quattro mesi, previsto come periodo di riferimento per il calcolo della durata media di quarantotto ore settimanali dell’orario di lavoro.
Le ragioni dovranno riguardare le seguenti fattispecie:
• la carenza di personale;
• la necessità di garantire la continuità assistenziale distinguendo servizi con turni h 24 e h 12;
• il rispetto del vincolo economico relativo alla spesa del personale di cui all’articolo 2, commi 71 e 72 della L. 191/2009, come modificata dall’articolo 1 legge 190/2014.
Vista la probabile difficoltà di pervenire in circa 20 giorni alla stipula di un contratto di lavoro, nella bozza si invita l’Aran ad attivare la procedura prevista dal Dlgs 66/2003 per l’adozione da parte del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro del Lavoro, di un decreto che, nelle more della disciplina collettiva, determini le deroghe alle previsioni di cui all’articolo 7 dello stesso Dlgs. 66/2003 riguardanti il diritto del lavoratore alle undici ore di riposo consecutivo ogn ventiquattro ore. (Quotidiano sanità – 5 novembre 2015)
Garavaglia (Comitato di settore): «Mini-proroga in arrivo per la scadenza del 25 novembre». Dalle regioni prime ipotesi sulle deroghe
di Rosanna Magnano. In cantiere una mini-proroga di un mese o due per spostare quanto basta il timer della bomba su orari e riposi che secondo le scadenze imposte da Bruxelles dovrebbe esplodere a partire dal 25 novembre, data in cui entrerà in vigore – dopo il differimento di un anno – la legge 161/2014 (legge europea 2013-bis) che all’articolo 14 sancisce l’abrogazione di due norme derogatorie della normativa Ue in materia. Lo ha detto il presidente del Comitato di settore Massimo Garavaglia. «L’idea è di introdurre una riga in uno dei decreti sugli enti locali in rampa di lancio – spiega l’assessore all’Economia lombardo – per poter ragionare con calma mentre si approva la Stabilità 2016 e iniziare con il nuovo regime a partire dal prossimo anno». La sede opportuna è il rinnovo della disciplina contrattuale. Il tempo sarà quindi poco in ogni caso e sarà indispensabile l’apertura delle trattative tra l’Aran e le organizzazioni sindacali per introdurre eventuali deroghe, nel rispetto della protezione e della sicurezza dei lavoratori.
Slittamento a parte, le ipotesi di lavoro sono già sul tavolo. Il Comitato di settore ha infatti analizzato ieri un documento con le prime direttive (vedi testo correlato). Nella bozza si considera tra l’altro l’ipotesi di consentire riposi inferiori alle 11 ore (per esempio in presenza di eventi eccezionali e non prevedibili o di assenze improvvise) e la possibilità di prevedere, nei turni mattina-notte, la presenza del medico anche precedentemente all’inizio del servizio di guardia notturna a condizione di garantire allo stesso dirigente almeno otto ore consecutive di riposo tra i due periodi di attività.
Andranno inoltre individuati gli istituti esclusi dalla definizione e dal computo dell’orario di lavoro (per esempio corsi di formazione, attività volonatristiche, libera professione). E sul tetto massimo delle 48 ore di lavoro settimanale (che si dovrebbe calcolare come media su 4 mesi) le direttive indicano la possibilità di espandere il periodo di riferimento fino a 12 mesi, per ragioni obiettive, tecniche o inerenti l’organizzazione del lavoro (carenza di personale, necessità di garantire la continuità assistenziale).
Un canovaccio che non piace ad Anaao giovani: «Le linee guida regionali – spiega Domenico Montemurro, responsabile nazionale della sezione giovani di Anaao – devono necessariamente far riferimento, per eventuali deroghe alla normativa Ue, a una contrattazione nazionale e pertanto a livello decentrato non è possibile assumere iniziative in solitaria».
Anche sull’accorciamento del periodo di riposo da 11 a 8 ore da valutare caso per caso Montemurro frena: «Bisogna valutare se questa deroga entra i contrasto con le sentenze Simap e Jaeger della Corte di Giustizia Ue e con la direttiva europea 2003/88/Ce, valendo la cosiddetta clausola di non regresso».
Riposo a rischio anche nelle ipotesi che riguardano i turni mattina-notte, in cui spesso i medici («che non sono semplici impiegati», sottolinea Montemurro) che hanno fatto il turno di mattina non staccano quai mai esattamente a mezzogiorno per poi riposare otto ore (e ovviamente neanche 11), ma più tardi. «In questa situazione – conclude il responsabile di Anaao Giovani – è chiaro che viene impedita qualsiasi stabilizzazione dei precari o sblocco del turnover con l’assunzione di giovani medici. E finisce per peggiorare le condizioni di lavoro di tutti i medici ospedalieri e in particolare degli ultracinquantenni». (Il Sole 24 Ore sanità)
5 novembre 2015