Con una nota alle Asl della Provincia, il 9 luglio, la Prefettura di Padova ha fornito chiarimenti sull’ambito dei poteri della vigilanza volontaria zoofila e le relative modalità di svolgimento, a fronte di “disposizioni legislative che risultano alquanto frammentarie”. Come è noto la legge 159 del 2004 che reca disposizioni sul divieto di maltrattamenti degli animali include tra i soggetti cui è affidata la vigilanza sul rispetto della norme relative alla protezione degli animali d’affezione anche le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. “Talune interpretazioni, recita la nota, attribuiscono all’inciso ‘con riguardo agli animali d’affezione’ il significato di con particolare attenzione, con particolare rispetto”.
Questo “per sostenere che le guardie zoofile abbiano competenza di polizia giudiziaria con riferimento a tutti gli animali, anche se con particolare attenzione a quelli d’affezione”.
“Tale lettura non appare condivisibile dal ministero dell’Interno che, nel rispondere ad alcuni quesiti, ha precisato che le guardie particolari giurate nominate ai sensi della legge 189 del 2004 svolgono le funzioni di polizia giudiziaria solo con riferimento agli animali d’affezione: l’ estensione prospettata da alcuni a tutti gli animali o agli animali da compagnia comporterebbe una applicazione analogica o estensiva della norma penale che viola il disposto dell’art. 14 delle disposizione sulla legge in generale”.
Il preciso riferimento ‘agli animali d’affezione’ non può che rinviare all’unico testo normativo cheefinisce detti animali, alla legge 281 del 1991 che appunto “indica solo i cani e i gatti come animali d’affezione”.
Quanto alle modalità di svolgimento dell’attività di vigilanza, la nota prefettizia richiama la circolare del ministero dell’Interno del 15 ottobre 2005 dalla quale risulta che le guardie zoofile sono agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati. La loro sfera di competenza in tale veste riguarda quindi esclusivamente la tutela degli animali d’affezione ed essi possono agire solo quando sono comandati in servizio e solo nell’ambito territoriale indicato nel decreto prefettizio di nomina.
Sarà compito delle associazioni protezionistiche comunicare alla Questrura e al Corpo forestale dello Stato l’orario di servizio e il territorio in cui le guardie zoofile sono comandate “secondo modalità che saranno concordate con i predetti uffici”.
A cura ufficio stampa Sivemp Veneto – 12 agosto 2014