Tempi duri per chi investe un animale e pensa di farla franca senza non soccorrerlo. Anche sulla base della semplice testimonianza di un testimone oculare si rischia di essere multati. La norma è riportata nella circolare del Ministero dell’Interno n.300/a/4631/11/108/29 del 18 maggio 2011.
La circolare fa riferimento all’ art. 31 della legge n.120 del 2010 che ha introdotto delle importanti novità sulla tutela degli animali che si trovano sulla strada.
L’introduzione del nuovo comma 9- bis dell’ articolo 189 del Codice della Strada punisce il comportamento del conducente che, dopo aver provocato un incidente da cui derivano danni per gli animali d’affezione, da reddito e comunque protetti, non si ferma e non presta soccorso agli animali feriti. La norma emanata dal Ministero dell’ Interno inoltre prevede che venga sanzionato,naturalmente in misura minore, anche chi si trova in macchina con il conducente al momento del sinistro.
La polizia stradale dovrà dare attuazione alla normativa che permette una maggiore tutela degli animali. Secondo quanto disposto dal Ministero dovranno essere prese in considerazione tutte le segnalazioni di atti illeciti provenienti da testimoni oculari che hanno assistito all’ impatto con le povere bestiola. Inoltre, come avviene nel caso d’incidenti stradali che coinvolgono le persone, la polizia stradale dovrà utilizzare tutte le tecniche che permettono le ricerche dei veicoli dei responsabili.
Chi è responsabile del ferimento degli animali rischia una sanzione amministrativa che va dai 398 euro ai 1596,00 euro,mentre chi si trovava soltanto a bordo dell’ automobile del pirata, accusato di omesso soccorso, potrà cavarsela con una multa di 78 euro.
Justice.tv.it – 23 Maggio 2011