Entrerà in vigore il prossimo 18 giugno la «Riforma del condominio», normativa che al suo interno racchiude numerose modifiche rispetto alle vecchie disposizioni.
Una tra le più importanti novità introdotte riguarda l’articolo 1138 del Codice civile, che a seguito dei cambiamenti apportati dalla legge 220/2012 dispone che non si possa più vietare di possedere o detenere animali domestici in condominio.
Via libera quindi a cani, gatti & c. nei nostri appartamenti, grazie ad una riforma tanto attesa quanto auspicata da milioni di italiani: basti pensare infatti che nel nostro Paese una famiglia su due vive con un animale domestico. Per far sì però che la convivenza con gli altri condomini viaggi su binari di tranquillità, e per evitare di incorrere in problemi e sanzioni, i possessori di quattro zampe devono ricordare anche altre norme che vanno a regolamentare la vita insieme agli animali, come ad esempio le disposizioni indicate nell’ordinanza del ministero della Salute del 23 marzo 2009, normativa che impone ai proprietari di cani di mantenere in ordine le aree di passaggio, pulendo dove il proprio animale ha sporcato, di far indossare a Fido un guinzaglio di lunghezza massima non superiore al metro e mezzo e di non dimenticare mai una museruola, rigida o morbida, da utilizzare nel caso in cui il quattro zampe rappresenti un «rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti».
Se queste norme non dovessero essere rispettate, ecco che gli stessi proprietari, come indicato dall’articolo 2052 del Codice civile, sono obbligati a rispondere appunto secondo responsabilità civile. Se il cane risulta essere causa di danni o lesioni a cose, altri animali o persone, ecco che la responsabilità diventa penale.
L’ordinanza inoltre stabilisce che i detentori di quattro zampe tendenzialmente aggressivi debbano stipulare «una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane». Gli altri condomini possono fare richiesta di allontanare un animale dallo stabile se questi provoca rumori molesti o odori fortemente sgradevoli, secondo quanto regolamentato dall’articolo 844 del Codice civile. La stessa richiesta può essere presentata anche nel caso in cui venga provato che il quattro zampe arrechi disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, come indicato nell’articolo 659 del Codice penale.
Coloro che lasciano i propri pet per lungo tempo sul balcone o in casa soli rischiano poi di incorrere nelle sanzioni stabilite dall’articolo 672 del Codice penale in materia di «omessa custodia e mal governo di animali».
Gazzetta di Parma – 7 giugno 2013