Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni. Anche il proprietario potrà inserire i dati anagrafici del proprio pet nel Sinac. Stretta sulle movimentazioni di pet e capillare tracciabilità di ogni animale. Alle Regioni spazio per alcune deroghe e per limitare alcune funzionalità. Istruzioni entro marzo 2024. A regime entro il mese di luglio 2024.
E’ il Sottosegretario di Stato alla Salute Marcello Gemmato a firmare il decreto che detta le modalità operative del Sinac (Animali da Compagnia) e del Sistema I&R (Identificazione e Registrazione). Il decreto è uno dei provvedimenti attuativi della nuova legislazione sulla sanità animale, la cui emanazione è subordinata all’intesa in Conferenza Stato-Regioni, un passaggio istituzionale – raggiunto il 21 settembre – non meno decisivo del provvedimento che il Direttore Generale delle Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (Dgsaf) dovrà emanare entro il 31 marzo 2024. Sarà infatti solo dopo la pubblicazione delle istruzioni della Dgsaf che il decreto del Sottosegretario diverrà pienamente applicativo, per l’esattezza 120 giorni dopo la pubblicazione sul sito del ministero della salute.
Il decreto tratta anche di collezioni faunistiche, rifugi per animali diversi da cani, gatti e furetti, centri di recupero per animali selvatici, circhi, mostre faunistiche ed esibizioni di animali, stabilimenti a fini scientifici. Ma è soprattutto sulla gestione di milioni di animali da compagnia che si misura il più vasto impatto delle innovazioni normative.
Rinvio a successive istruzioni a cura della Dgsaf entro il 31 marzo 2024 – Le istruzioni di gestione dei due Sistemi saranno definite con un successivo provvedimento del Direttore Generale delle Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (Dgsaf) pubblicato nel sito Internet dal ministero della salute. Si tratta di un provvedimento di dettaglio che completerà i contenuti del decreto del Sottosegretario Gemmato, con elementi più circostanziati. Le istruzioni della Dgsaf terranno conto delle diverse classificazioni delle specie animali, in particolare degli animali da compagnia di tipo A (cani gatti e furetti) e di tipo B (roditori, conigli non destinati alla produzione alimentare, invertebrati, acquatici ornamentali, anfibi, rettili, volatili), come da Regolamento 2016/429. A questo stesso provvedimento direttoriale sono rinviate le serie numeriche da utilizzare per l’identificazione degli animali e le modalità relative alle garanzie di tracciabilità dei mezzi di identificazione prodotti e distribuiti. Non solo. La Dgsaf preciserà i requisiti distintivi tra allevamento amatoriale e professionale (o “ordinario”) in aggiunta al criterio delle fattrici già previsto dal Manuale I&R.
Identificazione – L’identificazione degli animali deve essere effettuata dal medico veterinario, fatti salvi i casi che saranno individuati dalle istruzioni emanate dalla Dgsaf. Cani, gatti e furetti devono essere identificati con transponder ISO e registrati nel Sinac dal veterinario ufficiale o libero professionista autorizzato, entro 60 giorni dalla nascita e comunque prima della loro eventuale cessione, secondo le istruzioni che saranno emanate dalla Dgsaf. Gli altri animali da compagnia (tipo B) sono identificati secondo le istruzioni Dgsaf e registrati singolarmente oppure come “insieme di animali” prima della cessione o dell’uscita dallo stabilimento
Dati anagrafici, smarrimento e ritrovamento – I dati relativi alle variazioni anagrafiche, quali il trasferimento di proprietà, la movimentazione e il decesso degli animali, devono essere registrati dal medico veterinario o dall’operatore dello stabilimento entro 7 giorni dall’evento. Invece, lo smarrimento e il ritrovamento devono essere registrati “nel più breve tempo possibile” e comunque entro le 48 ore. Salvo diversa previsione, da parte delle Regioni, il proprietario o il detentore di animali da compagnia, “possono inserire personalmente nel Sinac i dati anagrafici, accedendo al Sinac con autenticazione personale (es. Spid).
Dall’estero – La registrazione degli animali da compagnia nel Sinac sussiste anche per gli animali da compagnia in ingresso in Italia. Salvo deroghe chieste dalle Regioni e autorizzate dal Ministero, i cani, gatti e furetti introdotti dall’estero (UE ed Extra UE) devono essere registrati in Sinac se la loro permanenza in Italia supera i 30 giorni; nel caso di animali da compagnia di tipo B la registrazione nel Sinac è dovuta se la permanenza in Italia è destinata superare i 90 giorni. Al di sotto dei 30 e dei 90 giorni la registrazione è facoltativa.
In Sinac gli stabilimenti di animali da compagnia – Nel Sinac sono registrati gli stabilimenti che detengono gli animali da compagnia (A e B) inclusi i negozi di commercio al dettaglio di animali da compagnia e inclusi quelli che erogano servizi di cura (es. toelettatura) degli animali da compagnia, esclusi servizi di tipo medico-veterinario (le strutture veterinarie non sono considerate “stabilimenti”).
Centri di raccolta, rifugi e randagismo – In Sinac saranno registrati anche i centri di raccolta per cani, gatti, furetti e i rifugi, con possibilità di movimentare sia verso privati sia verso stabilimenti siti in altri Stati Membri soltanto se in possesso di riconoscimento. Ai fini del monitoraggio del randagismo, in Sinac sarà il Comune a figurare come “proprietario” degli animali, mentre, in caso di cessione ad una associazione, questa figurerà come “detentore”.
Movimentazioni – Per le movimentazioni di tutti gli animali oggetto del decreto è richiesto il documento di accompagnamento generato dalla sezione di riferimento della BDN, con i dati dell’animali e le ragioni dello spostamento. Lo stesso obbligo vale per il proprietario o detentore che intendano movimentare animali da compagnia a fini di cessione. Nel caso di animali da compagnia il documento di accompagnamento potrà essere compilato dal proprietario, salvo diversa previsione delle Regioni.
Animale non liberabile in natura – Nei CRAS e nei CRTM (Centri rifugio per tartarughe marine) è il Medico Veterinario dello stabilimento a dichiarare che l’animale non è liberabile in natura e l’operatore a registrare in BDN l’animale identificato. Identificazione e registrazione non sono richieste se l’animale è liberabile in natura entro 30 giorni dalll’ingresso nello stabilimento; la presenza dell’animale è documentata dalla cartella clinica. Se la liberazione è possibile oltre i 30 giorni l’operatore deve garantire l’identificazione e la registrazione in BDN in occasione di un eventuale contenimento, anche farmacologico, previsto dal piano terapeutico.
Forze dell’Ordine e Guardie Zoofile – Il decreto disciplina i rapporti con le Forze dell’Ordine, le Forze Armate e i Corpi Forestali, che applicheranno le nuove disposizioni sulla base di accordi con il Ministero della Salute. Anche le guardie zoofile volontarie avranno accesso al Sinac soltanto previa autorizzazione del Ministero della Salute.
Iter – La Conferenza Stato-Regioni ha sancito l’intesa nella seduta del 21 settembre. Il testo approvato era stato trasmesso alla Conferenza dal Ministero della Salute il 18 settembre tenendo e conto delle richieste regionali formulate a fine agosto. Il decreto ministeriale entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Le disposizioni rinviate a successivo provvedimento della Dgsaf dovranno essere pubblicate sul sito salute.gov entro il 31 marzo 2024. Dopo 120 giorni dalla pubblicazione delle istruzioni il decreto diverrà compiutamente applicabile.