Claudio Testuzza. Il Sole 24 Ore. Fallito, con la legge di bilancio, l’assalto alla riforma Fornero, che mantiene inalterati, anche per il 2023 , i suoi capisaldi di pensionamento di vecchiaia a 67 anni e di anticipata a 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e dieci mesi per gli uomini, gli interventi sul settore previdenziale sono stati minimi. Ricordiamo, anche, per i soggetti iscritti all’AGO con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 ( contributivi puri ), che il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue con un requisito contributivo di 20 anni e con il requisito anagrafico di 67 anni, a condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. Mentre il pensionamento anticipato è possibile con 64 anni d’età e almeno 20 anni di contribuzione, ma a condizione che l’importo della pensione sia pari o superiore a 2,8 volte l’assegno sociale
Il 2023 sarà, comunque, un anno interlocutorio per le pensioni. Il Governo ha, infatti, preannunciato una riforma strutturata del sistema previdenziale che, secondo le previsioni, dovrebbe vedere la luce solo nel 2024 e la cui base di discussione è stata programmata per le prossime settimane con un incontro con i sindacati il 19 gennaio
Intanto ricordiamo che i precedenti interventi che hanno riguardato soprattutto il pensionamento d’anzianità restano ancora validi, a domanda, con la cristallizzazione dei requisiti e delle date in cui sono stati raggiunti. Restano, quindi, possibili le uscite, anche in regime di cumulo, per coloro che hanno maturato al 31.12.2021 i requisiti (62 anni d’età e 38 anni di contributi) per “Quota 100” o al 31.12.2022 quelli per “Quota 102” (64 anni d’età e 38 anni di contribuzione anche in anni seguenti dalla maturazione dei requisiti. Essendo donne, abbiano maturato al 31.12.2021 i requisiti richiesti per l’ Opzione donna nel 2022 (35 anni di contribuzione e 58 anni di età). In questo caso non è possibile utilizzare il cumulo.
A queste agevolazione è stato aggiunta, in via sperimentale per il 2023 “ Quota 103 ”. Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’Inps, nonché alla Gestione separata, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno sessantadue anni e un’anzianità contributiva minima di quarantuno anni. Anche in questo caso il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 potrà, in ogni caso, essere esercitato anche successivamente alla predetta data. Restano, per questi trattamenti anticipati, oltre alle finestre (in generale di sei mesi) che ne ritardano l’uscita, alcune limitazioni quali la non possibilità di cumulare altri redditi sino alla maturazione dell’età del pensionamento di vecchiaia (67 anni) – con bonus fino a 5.000 euro per le attività occasionali – e il marcato ritardo (sino a 7 anni) per il recupero dell’indennità di fine servizio o del Tfr. Per quota 103 è stato aggiunto anche, riteniamo incostituzionalmente, un limite sino a 5 volte il minimo Inps (2.818,65 euro lordi mensili) del trattamento pensionistico massimo, indipendentemente da quanto versato con i contributi nel tempo.
Anche l’ Opzione donna ha avuto un forte ridimensionamento. Oltre al calcolo del trattamento, già presente, nella forma riduttiva del sistema contributivo, l’opzione sarà possibile con 35 anni di anzianità contributiva ed un’ età anagrafica di sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. Ma è, altresì, richiesta una delle seguenti condizioni : assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età ovvero siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%; essere lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. Mantenuta, poi , la finestra di dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti e di diciotto mesi, dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi. Confermata, anche l’Ape sociale per i lavoratori che abbiano compiuto almeno 63 anni di età, non siano già titolari di pensione diretta e rispettino una serie di condizioni, legate alla propria situazione occupazionale (stato di disoccupazione), personale (assistenza a familiari con handicap), sanitaria, e per attività lavorative gravose, a cui sono, poi riservate le “quote” in relazione al lavoro notturno.
Infine, è fallito, anche grazie agli interventi dei sindacati, il ridimensionamento della così detta Tabella A per il calcolo delle pensioni retributive, che avrebbe comportato per molti lavoratori (in retributivo o in misto) una riduzione del trattamento futuro. Ma, tuttavia, è stato mantenuto il divieto per la PA di conferire incarichi remunerativi ai pensionati (ex legge Madia) che da più parti è stato considerato anacronistico e solamente punitivo.