Serviranno anche per individuare le operazioni anomale. Le notizie fiscali utilizzabili nella lotta contro il denaro sporco
Il provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 su «modalità per la comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari», rafforza anche i presidi posti dall’ordinamento per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Ferma la principale finalità di monitoraggio “antievasione” dell’archivio, le norme di attuazione prevedono adempimenti in capo agli intermediari finanziari grazie ai quali l’agenzia delle Entrate entrerà in possesso di dati e informazioni utilizzabili a fini antiriciclaggio.
I dati, infatti, potranno essere valutati dall’Agenzia ai fini dell’inoltro di segnalazioni di operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria.
Ma andiamo per gradi.
Il provvedimento delle Entrate menziona fra i propri destinatari banche, Poste italiane Spa e intermediari finanziari (fra i quali organismi di investimento collettivo del risparmio e società di gestione del risparmio).
Questi soggetti saranno tenuti a comunicare alcune informazioni riguardanti i rapporti instaurati dai clienti presso di loro: il primo termine di scadenza per la comunicazione delle informazioni relative al 2011 scade il 31 ottobre 2013; le informazioni relative al 2012 saranno trasmesse entro il 31 marzo 2014; per gli anni dal 2013 in poi, le comunicazioni dovranno essere effettuate entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Fra i rapporti per i quali gli intermediari dovranno procedere a comunicazione vi sono: conti correnti, deposito titoli e/o obbligazioni, rapporti fiduciari, gestioni patrimoniali, certificati di deposito, cassette di sicurezza, contratti derivati, carte di credito e debito, finanziamenti, acquisto e vendita di oro e metalli preziosi, nonché le operazioni extraconto (cioè le operazioni effettuate dal cliente fuori dal rapporto che lo lega con l’intermediario).
Per ognuno dei rapporti l’agenzia richiede la comunicazione dei dati identificativi del soggetto – persona fisica o giuridica – che ne ha la disponibilità, dei dati relativi al saldo iniziale e finale di ogni anno, nonché i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni (distinte tra dare e avere) per tipologia di rapporto.
La trasmissione dei dati dall’intermediario all’Agenzia avverrà tramite la nuova infrastruttura informatica, il Sid, il Sistema di interscambio dati, grazie alla quale si garantirà la conservazione e la riservatezza dei dati.
È evidente come il patrimonio informativo di cui l’Agenzia potrà avvalersi consentirà alla stessa di condurre verifiche non solo a fini fiscali, ma anche per individuare anomalie connesse ad operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Grazie ai dati ricevuti, infatti, le Entrate potranno valutare elementi soggettivi, connessi ai clienti, ed elementi oggettivi, legati alla tipologia dei rapporti e all’ammontare delle operazioni (anche extraconto).
Insomma, un patrimonio informativo tramite il quale potranno essere avviate indagini di riciclaggio e connessi fenomeni di mafia.
Non va dimenticato infatti che i dati fiscali possono essere utilizzati a fini antiriciclaggio in base all’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 231/07, nonché che le Forze di Polizia, la GdF e la magistratura possono accedere ai dati dell’anagrafe per approfondimenti di indagini.
Ciò avviene secondo appositi protocolli d’intesa già siglati. L’agenzia delle Entrate, infatti, rientra nel novero dei soggetti destinatari del decreto antiriciclaggio in qualità di ufficio della pubblica amministrazione, così come previsto dall’articolo 10, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 231/07.In quanto tale, l’agenzia ha l’onere di segnalare anomalie individuate nel corso della propria attività a prescindere dall’accertamento o meno di evasioni fiscali. In altri termini, il nuovo archivio dei rapporti finanziari, grazie agli adempimenti che richiede agli intermediari e al patrimonio informativo posto a disposizione del Fisco, fornisce una nuova chiave di lettura dei rapporti e di ricerca nell’attività di prevenzione del riciclaggio.
Certo gli intermediari non devono dimenticare di essere essi stessi i destinatari principali della normativa antiriciclaggio e, quindi, di continuare diligentemente a monitorare i rapporti dei clienti a prescindere dalle comunicazioni inviate all’Agenzia.
Il Sole 24 Ore – 29 marzo 2013