Sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2022 è stato pubblicato il decreto legge 1.3.2022, n. 17, relativo ai costi energetici e fonti rinnovabili (cosiddetto decreto “bollette”), il cui art. 35 integra il decreto legislativo n. 165/2001, introducendo l’art. 34-ter che prevede l’istituzione – presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri – dell’anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione, definita come “il censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici”.
La misura era già stata annunciata dal Ministro Brunetta nell’ambito dei numerosi interventi che in questo anno di attività ha messo in atto, dal Patto per il lavoro pubblico del 10 marzo 2021 alla lettera a tutti i dipendenti pubblici del 19 gennaio 2022. L’intenzione di pervenire ad un censimento dei pubblici dipendenti non è affatto nuova perché già la ministra Madia aveva previsto qualcosa di simile nella sua legge delega 124/2015: l’art. 17, comma 1, alla lettera i) trattava della “rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici”, ma la delega non è stata mai realizzata verosimilmente per l’enorme impegno che comporterebbe il progetto.
Dal punto di vista della tecnica legislativa lascia perplessi la circostanza che venga inserita nel decreto 165 una norma dichiaratamente congiunturale perché lo stesso primo comma dell’art. 35 ne afferma la finalità: “per il completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla missione M1C1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA” del Pnrr. Il Testo Unico del Pubblico Impiego (TUPI) è un corpo normativo strutturale e consolidato e una disposizione legislativa finalizzata ad un obiettivo contingente è piuttosto avulsa da un contesto normativo duraturo nel tempo; ma non è la prima volta che il TUPI viene integrato in tal modo (cfr. art. 4 della legge 114/2014, laddove nel novellare l’art. 30 del decreto 165 si utilizza la locuzione “in via sperimentale e fino all’introduzione …..” ). L’unica parola che potrebbe giustificare l’inserimento nel TUPI è quel “permanente” riferito al censimento. Anche la modifica di un testo di legge così importante e strutturale mediante la decretazione di urgenza è un segno dei tempi, tanto che la decisione non ha trovato condivisione da parte dei sindacati.
Un altro aspetto di perplessità riguarda – come ormai tradizione funesta – il rinvio alla normazione di II livello e, soprattutto, i tempi della sua adozione. Sarà infatti un decreto del ministro della Pubblica amministrazione e del Mef, di concerto con il ministro per l’Innovazione tecnologica e per la transizione digitale, a disciplinare le modalità di funzionamento e di comunicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni. I contenuti di questo decreto sono per ora sconosciuti ma già da ora si può affermare che sarà fondamentale conoscere in cosa consisterà la nuova anagrafe che sarà anche finalizzata al “completamento del fascicolo elettronico del dipendente”.
Si diceva dei tempi di adozione che sono già abbondantemente scaduti, visto che tale decreto doveva essere adottato entro il 2 aprile 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ossia entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta. È vero che i termini indicati nelle disposizioni legislative sono quasi sempre meramente ordinatori ma questa volta si è passato il segno facendo tra l’altro perdere credibilità al Governo: come si può pensare che in trenta giorni si riesca a perfezionare l’Intesa in Conferenza Unificata – e meno male che non si tratta di un Accordo con il potere di veto delle Regioni – e pubblicare l’atto sulla Gazzetta?
In conclusione, per adesso è arduo ipotizzare di cosa si tratterà e si spera soltanto che non si sia l’ennesimo annuncio cui poi non segue un reale cambiamento. Ma una osservazione è doverosa: nel nuovo art. 34-ter non si fa alcun riferimento alla Sanità pubblica, come peraltro non viene fatto in alcuna delle iniziative del Ministro Brunetta, a cominciare dalla lettera del 19 gennaio già commentata su questo sito il 25 gennaio scorso. Che il personale del Ssn debba essere censito è fuori di ogni dubbio perché dovranno fornire i dati tutte le “amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2”. Magari nel decreto 17/2022 bastava un accenno alla Ecm che già di suo costituisce una banca dati notevole. Tra l’altro gli obiettivi enunciati nel decreto sembrano coincidere in molte parti con i contenuti dell’ormai mitico Dm71. Sarà veramente interessante vedere come saranno censite e gestite – e per quali finalità – le competenze di 700.000 lavoratori che costituiscono il comparto in assoluto più scolarizzato del pubblico impiego. Visto che il fascicolo elettronico del dipendente, altro obiettivo del Pnrr, conterrà lo “storico” di ogni lavoratore pubblico, dalla formazione alla mobilità, non resta che aspettare per verificare quello che verrà fuori per centinaia di migliaia di medici, infermieri e tecnici sanitari.
Stefano Simonetti, Il Sole 24 Ore sanità