Le biomasse hanno una possibilità in più per essere considerate sottoprodotti anziché rifiuti. L’occasione è offerta dal regolamento di cui al Dm 13 ottobre 2016, n. 264 (Gazzetta ufficiale n. 38 del 15 febbraio), in vigore da giovedì 2 marzo, dedicato a «Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti». Un ausilio alla costruzione del fascicolo che può aiutare a qualificare un materiale come sottoprodotto e non rifiuto, in ragione dell’adempimento di un apposito onere probatorio.
Il sottoprodotto, infatti, rappresenta uno dei numerosi regimi di favore presenti nel Codice ambientale e che, come tale, va provato dalla parte che intende avvalersene. Seguire pedissequamente i suggerimenti del decreto, tuttavia, non comporta la trasformazione automatica del materiale, aiuta solo a costruire le prove a sostegno del regime di favore. La natura o meno di sottoprodotto, infatti, continua a rimanere una “questione di fatto” che va risolta caso per caso. Il decreto aiuta, ma non risolve. Non potrebbe. I “criteri indicativi” sono stati adottati ai sensi dell’articolo 184-bis, comma 2 del “Codice ambientale” e riguardano esclusivamente le biomasse indicate nel decreto e destinate all’impiego per la produzione di biogas e le biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia mediante combustione.
Per biomasse residuali si «intendono le biomasse costituite da residui» cioè materiale o sostanza che «non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto». Tra le biomasse destinate all’impiego per la produzione di biogas in impianti energetici (sezione 1, allegato 1), si va dalle carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali, agli effluenti zootecnici; dalla paglia al fieno e truciolo di lettiera; dalle buccette di pomodoro alla lolla di riso.
Tra le biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia mediante combustione (sezione seconda, allegato 1), figurano anche la sansa di oliva disoleata e la pollina. Questa indicazione così puntuale della sezione seconda facilita l’ammissione dei materiali tra quelli che, in quanto sottoprodotti, possono subire un processo di combustione ai sensi dell’allegato X, parte II, sezione 4, parte quinta del Codice ambientale e accedere agli incentivi previsti dal Dm dello Sviluppo economico 6 luglio 2012 per energia da fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche. Tutti materiali che da sempre, stante la pervasività della definizione di rifiuto, vivono il dualismo rifiuto-prodotto e che ora possono essere aiutati dai nuovi “criteri indicativi” del regolamento a passare quella quasi invalicabile frontiera che esiste tra rifiuto e non rifiuto, creata dal termine “disfarsi” contenuto nella relativa definizione.
A queste luci si affiancano alcune ombre: la necessità per il produttore dei materiali indicati e del loro utilizzatore di iscriversi, senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito presso le Ccia; la conservazione triennale dei documenti; la disciplina del deposito e del trasporto. Nell’elenco, consultabile solo in internet, sono indicate le generalità e i contatti degli iscritti, nonché la tipologia dei sottoprodotti oggetto di attività.
È vero che l’iscrizione all’elenco è prevista per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti. Resta comunque un nuovo onere burocratico che gli altri sottoprodotti che vengono ad esistenza ai sensi del comma 1 dell’articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 non hanno. Al pari della scheda tecnica prevista dall’allegato 2 e che accompagna la cessione del sottoprodotto. Il decreto ha percorso la procedura di informazione comunitaria prevista dalla direttiva 2015/1535.
Paola Ficco – Il Sole 24 Ore – 2 marzo 2017