Evidenziare in etichetta gli allergeni contenuti in un alimento è importante per tutelare la salute dei consumatori e, non di rado, la mancata segnalazione di questi ingredienti costa alle aziende il richiamo dei prodotti dagli scaffali. È il Regolamento (UE) 1169/2011 a imporre l’obbligo, e, come riporta Veterinaria e sicurezza alimentare Marche, di recente la Commissione europea ha diffuso dei chiarimenti in merito alle modalità di indicazione degli allergeni contenuti negli alimenti confezionati e non, venduti nei supermercati e nei negozi.
Negli alimenti confezionati dal produttore (preimballati) che riportano in etichetta l’elenco degli ingredienti, quando è presente un allergene del gruppo ‘cereali’, va sempre indicato in evidenza il tipo specifico di cereale (GRANO, ORZO, AVENA…), anche specificando a titolo volontario la presenza di glutine e altre caratteristiche dell’ingrediente. Un esempio è l’indicazione dell’ingrediente ‘farina di GRANO duro (contiene glutine)’.
Come si può notare dagli esempi forniti, quando il nome di un ingrediente è composto da più parole, è sufficiente evidenziare quella corrispondente alla sostanza allergizzante (siero di LATTE). Quando invece l’allergene è contenuto in un alimento composto, va specificata la presenza della sostanza. Un esempio di questa occorrenza può essere una parmigiana di melanzane pronta che ha come ingrediente ‘mozzarella (LATTE)’.
In caso di alimenti preimballati in cui non è previsto un elenco degli ingredienti, come il vino, va usata l’espressione ‘contiene…’ seguita dall’allergene. Ad esempio ‘contiene SOLFITI’ proprio nel vino oppure nel pesce.
Se la denominazione dell’alimento non fa chiaramente riferimento alla sostanza allergizzante (perché si usa un nome di fantasia), deve essere indicata in etichetta. Al contrario non è necessario se il nome del prodotto implica già la presenza di un allergene. Ad esempio, il formaggio (per cui è richiesta la lista degli ingredienti solo in casi particolari), non ha l’obbligo di indicare che ‘contiene LATTE’, perché è già implicita la sua presenza. Se l’elenco degli ingredienti viene fornito comunque in maniera volontaria, allora l’allergene va evidenziato nel modo consueto, come nel caso della ‘mozzarella (LATTE, fermenti lattici, caglio, sale)’.
Infine, per quanto riguarda gli alimenti non confezionati (sfusi o incartati al punto vendita), l’indicazione degli allergeni va fornita al consumatore con modalità che devono essere stabilite dagli stati membri. In assenza di indicazioni nazionali, si applicano le disposizioni europee: informazioni visibili, chiare, leggibili e in forma scritta.
Il Fatto alimentare – 6 novembre 2017