Ho un quesito sul nuovo regolamento (UE) n. 1169/11 sulle etichette alimentari che impone di indicare nell’elenco ingredienti i componenti fonte di allergeni (come da allegato specifico), non soltanto menzionandoli a fine elenco ma evidenziando appunto l’ingrediente stesso, ad esempio: “… pasta d’acciughe, formaggio Grana Padano (latte, conservante lizosima da uovo), noci, fibra difrumento, ecc…”.
Fino a qui mi sembra tutto abbastanza semplice (anche se non è chiarissimo se scrivere frumento, parola che non figura nell’allegato, sia corretto o invece si debba specificare glutine o ad esempio grano, analogamente se potrebbe bastare formaggio o invece si debba specificare latte…).
Il mio dubbio più grosso riguarda i solfiti. Facciamo l’esempio di un prodotto alimentare sott’olio, realizzato a partire da più semilavorati vegetali che contengono già in partenza anidride solforosa (E220)e metabisolfito di sodio (E223) che portano a stimare un contenuto residuo finale di solfiti nel prodotto superiore ai 10 ppm. In questo caso sarà necessario specificare la presenza dei solfiti, ma in quale forma? Per ognuno degli ingredienti che li contengono (es. cipolle (solfiti), peperoni (solfiti), eccetera) oppure sarà opportuno indicare in fondo all’elenco degli ingredienti un più generico “antiossidante E223 (solfiti)”? Il buon senso suggerirebbe la seconda ipotesi, anche perché i solfiti non fanno parte delle cipolle o dei peperoni, ma ovviamente derivano da un additivo… Oppure, nel caso in cui i vegetali vengano lavati e conciati al fine di ridurre il contenuto residuo in solfiti ma non sia possibile avere la sicurezza di un contenuto finale <10 ppm nel prodotto finito, la soluzione migliore sarebbe indicare alla fine semplicemente “può contenere tracce di solfiti”?
Mi scuso per essermi un po’ dilungato, ma l’argomento è piuttosto spinoso e il termine ultimo per l’aggiornamento delle etichette ormai imminente…
Ho seguito con attenzione i dibattiti su questo argomento, ma secondo me, il testo attuale del regolamento (UE) n. 1169/11 non lascia alcuno spazio al buon senso. Viene infatti prescritto di ripetere la presenza di ingredienti allergenici, pur già segnalati, in relazione a ogni loro specifica fonte: ingredienti, additivi, coadiuvanti, ed eventuali loro “carry over” (residuo).
Di conseguenza – fino a quando le rappresentanze degli Stati membri, in accordo con la Commissione Europea, non pervengano a una diversa interpretazione ufficiale di buon senso, che tenga pur conto delle esigenze di informazione dei consumatori affetti da allergie o intolleranze alimentari – vige l’obbligo di fornire indicazione specifica della presenza di allergeni a margine di ciascun ingrediente o diversa sua fonte.
Il regolamento, del resto, non lascia spazio a pur ragionevoli ipotesi semplificative quali il ricorso ad asterischi.
“Dura lex, sed lex”!
Dario Dongo – Il Fatto alimentare – 8 maggio 2014