In molte Aulss lo svolgimento di funzioni e attività previste dai Livelli essenziali di assistenza proprie dei Servizi veterinari, viene svolta sulla base di un’autorizzazione all’utilizzo dell’auto del dipendente stesso, al quale viene riconosciuto un rimborso chilometrico. In molti casi le Aziende considerano conveniente il rimborso chilometrico delle trasferte effettuate con l’auto propria del dipendente, rispetto ai costi sostenuti con utilizzo di auto aziendali per l’acquisto ed il mantenimento del veicolo (bollo, assicurazione, spese di manutenzione, ecc.) con oneri solo parzialmente detraibili; il rimborso chilometrico al dipendente che utilizza l’auto propria per lo svolgimento di attività di servizio è interamente deducibile per l’azienda ed esente da contribuzione per chi lo eroga e per chi lo percepisce.
Anche se il rapporto di lavoro fra l’Azienda sanitaria ed il medico veterinario pubblico si instaura senza alcuna previsione dell’obbligo di utilizzo di veicoli l’amministrazione, su esplicita e motivata richiesta dell’interessato, può applicare norme che consentono e regolano l’utilizzo di un’autovettura di proprietà o a noleggio, per l’espletamento di un incarico di missione mediante trasferta, laddove l’itinerario e gli orari dei servizi pubblici di linea sono inconciliabili con lo svolgimento della missione e l’utilizzo del mezzo proprio sia economicamente più conveniente per l’azienda.
Nella richiesta l’interessato dichiara l’intenzione di sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità civile e/o penale per i danni che l’uso di detto mezzo potrà arrecare a cose o persone, in particolare a terzi, ai trasportati o al mezzo stesso.
Non risulta peraltro che l’autorizzazione rilasciata dalle aziende, sia preceduta da una specifica richiesta preventiva da parte delle aziende relativamente alla disponibilità del lavoratore, considerato che tale prassi non può instaurarsi in forma coercitiva nei confronti del dipendente.
Nella richiesta per l’utilizzo del mezzo proprio il dipendente riporta il suo nominativo, la struttura presso la quale presta servizio, il mezzo utilizzato; in alcuni casi viene richiesta la dichiarazione che l’autovettura è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi e che il veicolo è in regola con le norme relative alla revisione periodica. La richiesta viene sottoscritta dal dipendente e vistata dal responsabile di servizio.
Il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo dell’auto propria del dipendente per lo svolgimento di attività di servizio non è privo di rischi per l’azienda.
Ai sensi dell’art. 2087 del c.c. l’imprenditore è tenuto a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore subordinato, predisponendo tutte le misure necessarie secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica compresi gli spostamenti in auto per servizio laddove l’ambiente di lavoro è la strada e lo strumento di lavoro è l’auto.
Il Dlgs 81/2008 in tema di sicurezza del lavoratore, impone al datore di lavoro la valutazione dei possibili rischi con l’obbligo di predisporre tutte le possibili misure di protezione a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (anche rispetto ad attività colpose dei lavoratori), di controllare e sanzionare disciplinarmente l’eventuale inosservanza delle tutele approntate.
In caso di incidente il danno riportato dal dipendente viene coperto dall’Inail, ma Inail a sua volta può intraprendere un’azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro, chiamandolo a rispondere del danno biologico non coperto dall’assicurazione, nel caso in cui il datore non riesca a dimostrare, ad esempio per inadeguatezza dell’automezzo, che l’incidente è stato causato solo e soltanto per comportamento colposo e/o doloso del tutto occasionale ed imprevedibile del dipendente. Anche l’attribuzione di responsabilità per i danni all’autovettura non aziendale, impiegata per ragioni di servizio, potrebbe essere controversa; il risarcimento da parte dell’Inail, seppur previsto, potrebbe essere oggetto di contestazione, laddove non siano stati rispettati tutti i presupposti fondamentali, come ad esempio la validità relativa all’autorizzazione all’utilizzo dell’automezzo proprio.
Aspetto molto importante da valutare in questo contesto è il livello di copertura fornito dalle polizze stipulate dalle amministrazioni, per la copertura del danno a cose e persone, non solo per aspetti riguardanti il danno causato da comportamenti dolosi del dipendente o da danni provocati dal dipendente riferibili a fatti illeciti, quanto per il danno subito nel caso di fenomeni di vandalismo, eventi meteorologici avversi, compresa l’estensione del risarcimento nei confronti di terzi da parte del proprietario del veicolo, nel caso in cui l’incidente sia causato dal dipendente autorizzato all’utilizzo di veicoli non di sua proprietà (es. veicolo del coniuge, in comproprietà col coniuge in regime di separazione dei beni o di altro soggetto avente con il dipendente un grado di parentela non superiore al primo grado).
Nel caso in cui l’Azienda decida di autorizzare il lavoratore all’utilizzo del proprio automezzo per attività di servizio, deve valutare col proprio assicuratore l’estensione della copertura assicurativa aziendale, per danni dovuti a colpa/negligenza/imperizia del dipendente-conducente, in caso di atti vandalici senza responsabile, di fenomeni atmosferici (grandine, alluvione, ecc.), dando completa informazione al lavoratore sul livello di copertura della polizza.
In tema di responsabilità amministrativa dell’impresa secondo il Dlgs 231/2001, l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse da soggetti che gestiscono l’azienda, ovvero da qualsiasi collaboratore della stessa; in occasione di un infortunio sul lavoro durante la guida di automezzi utilizzati per servizio, il reato potrebbe essere quello di “lesioni” o di “omicidio colposo” laddove si evidenzi che l’Ente abbia dimostrato scarso interesse a dotarsi di un adeguato parco macchine di servizio in assenza di una valutazione dei costi e dei rischi/benefici, privilegiando le autorizzazioni all’utilizzo del mezzo del dipendente, negligenza o l’imperizia nel rilascio di autorizzazioni per l’utilizzo dell’auto propria del dipendente senza assicurarsi della qualità del mezzo, azioni atte a favorire una percorrenza privilegiando l’economicità rispetto alla sicurezza del tragitto.
Il Consiglio d’amministrazione deve adottare un Modello Organizzativo Gestionale (MOG) per individuare quali siano i reati previsti dal decreto che nell’azienda possono venire commessi, nominando un Organismo (OdV) preposto al controllo e vigilanza sulle procedure adottate per prevenire la commissione dei reati e nello stesso contesto monitorare le procedure per la formazione del lavoratore nel corretto utilizzo dell’autovettura. L’adozione del MOG consente al personale di prendere coscienza e consapevolezza dei reati cui potrebbe incorrere; nel contempo le imprese che lo adottano e si conformano possono dimostrare di aver fatto il possibile per prevenire possibili reati.
Nell’ambito della Organizzazione per la salvaguardia della salute ed integrità dei lavoratori, il decreto 81/2008 adotta criteri obbligando il datore di lavoro ad istituire e aggiornare costantemente il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Nel DVR dovrebbe essere valutato il rischio specifico derivante dalla guida degli automezzi aziendali, compresi quelli di proprietà del lavoratore autorizzato all’utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio.
Il Servizio di prevenzione e protezione non può ritenere che l’abilitazione alla guida, mediante il conseguimento della patente, sia sufficiente per l’uso degli automezzi per ragioni di servizio, ma deve prevedere anche la formazione e l’informazione sui rischi della strada, le condotte da tenere durante la guida, i tempi di guida e di riposo, i comportamenti da adottare in caso di stanchezza, le istruzioni e la conseguente formazione per la guida in condizioni meteorologiche difficili, il rispetto dei limiti, la sicurezza delle persone e le misure per il corretto trasporto di strumenti ed attrezzature, i divieti sul consumo di alcolici, stupefacenti e farmaci (con eventuale coinvolgimento del medico competente), ecc.
Le buone prassi, in virtù della formazione e dell’informazione obbligatoria che preventivamente l’azienda ha il dovere di impartire, stabiliscono che l’utilizzo da parte dei dipendenti di automezzi di servizio, sia subordinato all’adozione di misure che assicurino uno stile di guida sicuro, la cura nella manutenzione costante del veicolo; l’adozione di tutte le misure di sicurezza va riportato nel regolamento aziendale.
Il DVR va redatto anche con l’obiettivo di aumentare la coscienza e la consapevolezza alle aziende e al personale sulle fonti di rischio comprese quelle della guida di veicoli coinvolgendo i lavoratori nella cultura della sicurezza.
Si deve considerare che l’utilizzo della propria autovettura da parte del lavoratore per motivi di servizio, è di difficile gestione per l’azienda per quanto riguarda la raccolta di dati relativi alle caratteristiche ed ai requisiti dei mezzi es. dettaglio delle revisioni, stato di manutenzione, usura freni e dotazione di pneumatici anche in relazione alla stagione, coperture assicurative, presenza di sistemi di sicurezza in caso di guasti, sanitizzazione dei veicoli ecc).
In sintesi, gli aspetti relativi alla responsabilità relative al rilascio di autorizzazioni da parte delle aziende per l’utilizzo dell’auto propria del dipendente per attività di servizio, dovrebbero far riflettere sull’opportunità di predisporre flotte aziendali adeguate alle esigenze di servizio, per tutti i dipendenti che operano a livello territoriale.