L’Antitrust allenta l’art. 62, riservando le indagini sulle ipotesi di violazione ai soli rapporti di significativo squilibrio delle forze contrattuali tra le imprese. Il 21 dicembre 2012 l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato ha pubblicato sul proprio sito web – ai fini della consultazione pubblica, conclusa nei 30 giorni successivi – la bozza del regolamento atto a disciplinare le procedure istruttorie di cui all’articolo 62 della legge 27/2012. Vale a dire, le modalità di verifica dell’esatta applicazione delle nuove norme a tutela dei venditori di prodotti agricoli e alimentari, nell’ambito delle relazioni commerciali «B2B». Impulso, indagine, sanzione in caso di accertamento di violazioni. Ecco una sintesi del regolamento Antitrust a partire dall’ambito di applicazione.
La bozza di regolamento Antitrust limita l’applicazione dell’art. 62 alle sole relazioni «connotate da un significativo squilibrio (non meglio identificato, ndr) nelle rispettive posizioni di forza commerciale».
In questo modo l’Antitrust sembra violare il recinto della legge 27/2012, facendo leva sul decreto attuativo del 19/10/12. Che già ipotizzava di restringere l’operatività dell’art. 62, di fatto, ai soli rapporti tra gdo e suoi fornitori piccoli e medi.
Avvio del procedimento. L’Autorità può avviare un’indagine di propria iniziativa, ovvero a seguito di istanza a essa inoltrata «da ogni soggetto, organizzazione o organismo che ne abbia interesse». La segnalazione deve contenere dati e documenti relativi alla pratica commerciale denunciata e all’operatore economico che la abbia posta in essere. Devono venire indicate nell’istanza stessa, a pena di decadenza, «eventuali esigenze di riservatezza»; mancano tuttavia criteri-guida per la valutazione di tali istanze (il cui esito può essere cruciale, nei casi in cui l’esposto provenga da operatore esposto al rischio di ritorsioni commerciali).
«Moral suasion». «A eccezione dei casi di particolare gravità, qualora sussistano fondati motivi tali da ritenere che la relazione commerciale sia in violazione dell’art. 62», il procedimento potrebbe venire definito per le vie brevi con una lettera, nella quale l’Autorità invita il responsabile a cambiare rotta. È una prassi dell’Antitrust, eppur si dubita possa venire estesa alle violazioni della legge 27/2012: a questi casi dovrebbero piuttosto applicarsi i criteri generali sull’illecito amministrativo che, laddove accertato, va sempre e comunque punito (legge 689/1981).
Istruttoria. L’istruttoria deve essere avviata nei 180 giorni dall’inizio del procedimento, salve sospensioni per raccolta di informazioni. Meglio tardi che mai, se pure una tempistica rapida sarebbe più consona ai termini legali di pagamento assai più brevi oggetto di indagine (30 giorni per i deperibili, 60 per gli altri prodotti agricoli e alimentari).
Informazioni, audizioni, ispezioni. L’Autorità, che può avvalersi anche della Gdf, decide all’esito dell’istruttoria se irrogare le sanzioni previste dalla legge (tra 500 e 500 mila euro, a seconda dei casi, aumentabili sino al triplo in ipotesi di continuazione).
Dario Dongo – ItaliaOggi – 7 febbraio 2013