Mentre l’attenzione si concentra sulla riforma del mercato del lavoro, rischiano di passare in secondo piano tutta una serie di interventi sulle norme in materia di occupazione.
Misure varate nei mesi scorsi e accolte con grande interesse dal mondo produttivo, ma ancora sostanzialmente inattuate per mancanza dei provvedimenti applicativi.
La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011), ad esempio, ha prorogato a tutto l’anno in corso la detassazione dei salari di produttività ma per la piena operatività della norma serve un decreto del presidente del Consiglio dei ministri che definisca l’importo massimo assoggettabile all’imposta agevolata e il limite di reddito (riferito al 2011), oltre il quale il titolare non può fruire dell’agevolazione.
Anche gli incentivi alla riassunzione dei disoccupati, i benefici per i contratti di inserimento, il bonus Sud, non si tradurranno in agevolazioni operative fino all’emanazione di provvedimenti attuativi.
Le norme sulla detassazione
L’ultimo intervento che regola la detassazione è avvenuto con la legge 183/2011 (commi 12 e 13 dell’articolo 33). Questa norma si è mossa su due direttrici: in primo luogo ha prolungato il beneficio – introdotto dal decreto legge 185/2008 – seppure mantenendo il carattere sperimentale e limitando la spesa a 835 milioni di euro (ridotta ulteriormente a 263 milioni per il 2013). La disposizione, oltre a confermare l’aliquota agevolata al 10%, fuga l’incertezza lasciata dal Dl 98/2011, secondo cui il Governo avrebbe dovuto determinare il sostegno fiscale e non solo i parametri applicativi.
È mantenuto, poi, l’impianto già delineato dalla manovra estiva di luglio (Dl 98/2011): sulla scorta di quanto era già stato chiarito dalle disposizioni di prassi avvicendatesi nel 2011, l’articolo 26 del Dl 98/2011 ha stabilito che l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali possa avvenire solo sulle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze presenti in azienda e purché queste siano correlate a incrementi di produttività, qualità ed efficienza organizzativa.
La legge 183/2011 ha incluso i contratti «di prossimità» (stipulati secondo i criteri dell’articolo 8 del Dl 138/2011) fra quelli coinvolti nella detassazione, e ha demandato alle Regioni la possibilità di determinare la deduzione dalla base imponibile Irap delle somme erogate in attuazione delle intese incentivanti. Se il perimetro di applicazione è stato tracciato con chiarezza, di fatto, tagliando fuori le Pmi non sindacalizzate e sancendo il requisito della forma scritta dei contratti, a bloccare l’operatività della misura è la mancata determinazione dei parametri applicativi.
Lo stallo operativo
Da una lettura attenta della disposizione, si nota che l’emanazione del Dpcm attuativo non è vincolata a un limite temporale, poiché la legge 183 non fa più alcun riferimento al termine del 31 dicembre 2011, originariamente disposto dal Dl 98/2011.
Le conseguenze non sono di poco conto: intanto le buste paga di gennaio risulteranno meno “pesanti”. I sostituti d’imposta dovranno infatti tassare gli emolumenti potenzialmente soggetti all’imposta agevolata del 10% con le aliquote ordinarie: senza Dpcm non si conosce il limite massimo detassabile e il limite di reddito 2011 del percipiente, in virtù del quale può fruire del beneficio.
Questo slittamento causerà quasi sicuramente dei ricalcoli con l’onere, per i datori di lavoro, di restituire in fase di conguaglio 2012 (o alla cessazione del rapporto) la maggiore imposta trattenuta. Appena saranno stati definiti questi limiti, le aziende dovranno anche richiedere ai dipendenti neo assunti – e a quelli per i quali non è nota l’intera situazione del reddito da lavoro dipendente 2011 – una dichiarazione sul reddito percepito l’anno scorso, per una corretta applicazione.Un ritardo che si poteva evitare, risparmiando disagi agli operatori e garantendo salari un po’ più elevati ai lavoratori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
I dossier ancora aperti
DETASSAZIONE
Tassazione sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali con aliquota del 10% per il 2012, per i dipendenti del settore privato. Le somme erogate vanno correlate ad accordi collettivi territoriali e/o aziendali. Vi possono rientrare anche le intese ex articolo 8 legge 148/2011
il Sole 24 Ore – 20 febbraio 2012