A distanza di sette mesi la Giunta regionale ha “corretto” la legge numero 28 del 10 agosto 2012 che disciplina l’agriturismo, l’ittiturismo e il pesca turismo. Con l’approvazione nella seduta di martedì del disegno di legge numero 2 del 2013 Palazzo Balbi ha introdotto modifiche «finalizzate a superare le problematicità operative e le contraddittorietà normative e procedurali riscontrate e segnalate anche dagli imprenditori interessati». La proposta legislativa della Giunta ridisegna di fatto la legge, chiarendo meglio procedure e attività, modalità di svolgimento, aspetti di natura igienico-sanitaria, attività di controllo e verifica, quadro sanzionatorio, impegni degli operatori, attività e servizi complementari, la destinazione d’uso, la perdita dei requisiti. La relazione e il testo redatto in articoli del Ddl
«L’auspicio è che Commissione e Consiglio – ha affermato l’assessore all’agricoltura Franco Manzato – possano esaminare e portare in aula al più presto gli aggiornamenti, così da affrontare nel migliore dei modi la ormai prossima stagione turistica».
«L’agriturismo è una attività sostanzialmente consolidata – ha ricordato Manzato – che riguarda attualmente oltre 1.250 imprese agricole, circa la metà delle quali svolgono l’attività di ospitalità: una forma di turismo sempre più apprezzata e che registra da anni un consistente aumento dei pernottamenti, segnalandosi come il segmento turistico più dinamico del veneto. Ma si sono dimostrate sempre più richieste anche le attività di turismo attivo collegate alla pratica della pesca e alla possibilità per i turisti di poter pernottare in barca e vivere esperienze dirette in mare. E’ un modo di fare ospitalità molto gradita, che favorisce una diversificazione e una integrazione del reddito dei pescatori, contribuendo a limitare lo sforzo di pesca».
Il nuovo testo introduce, tra le altre, anche novità per quanto riguarda le attività di macellazione in azienda agrituristica contenute nell’articolo 18.
Eccole:
Articolo 18 – Norme igienico-sanitarie comuni alle attività agrituristiche e ittituristiche
Il comma 1 è così integralmente sostituito:
1. Le strutture e i locali destinati all’esercizio dell’attività agrituristica o ittituristica devono possedere i requisiti igenico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia.
Il comma 3 è così integralmente sostituito:
1. E’ comunque consentita la macellazione di pollame, logomorfi e piccola selvaggina, allevati in azienda, in apposita sala di macellazione annessa all’azienda agricola o agrituristica, registrata ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004; tale attività è consentita ai fini della somministrazione di cui all’articolo 5 e della vendita diretta delle carni ottenute. E’ altresì consentito il sezionamento in apposito locale annesso all’azienda agricola o agrituristica, registrato ai sensi del Reg. (CE) n.852/2004, delle carni di animali allevati in azienda e macellati presso stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 finalizzato alla somministrazione o alla vendita diretta al consumatori.
Ed ecco come erano prima i due commi in questione nella versione della legge 28 del 10 agosto 2012:
Art. 18 Norme igienico sanitarie comuni alle attività agrituristiche e ittituristiche
1. Le strutture e i locali destinati all’esercizio dell’attività agrituristica o ittituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
3. È comunque consentita la macellazione di animali allevati in azienda in apposita sala di macellazione e lavorazione annessa all’azienda agrituristica; tale attività è consentita ai fini della somministrazione di cui all’articolo 5 e della vendita diretta di avicunicoli e, previa visita sanitaria in loco da parte dell’azienda unità locale socio-sanitaria competente, di dieci capi per ciascuna delle specie suina, ovina e caprina.
A cura Ufficio stampa Sivemp Veneto – 28 marzo 2013 – riproduzione riservata