Formato il quadro della rappresentatività sindacale nella Pa per il triennio 2016-2018 ma resta ancora sospesa la ratifica per alcune nuove aggregazioni associative. E per il comparto sanità, l’Anaao è in testa col 23,38% di rappresentatività. L’Aran ha deliberato le tabelle di accertamento tenendo conto dei mutamenti associativi derivanti dal Contratto collettivo nazionale del 13 luglio scorso che ha dato la possibilità alle organizzazioni sindacali operanti nei comparti «Funzioni centrali» e «Istruzione e ricerca» e nelle relative aree dirigenziali di effettuare, entro un mese dalla firma dell’accordo, nuove aggregazioni o fusioni. Il nuovo elenco è dunque aggiornato alle trasformazioni associative ma ammette con riserva le organizzazioni sindacali che pur avendo dato vita a nuove aggregazioni «non hanno ancora presentato la documentazione attestante la ratifica da parte degli organismi statutariamente preposti». Per sciogliere la riserva le organizzazioni sindacali dovranno inviare i documenti di ratifica entro il termine perentorio del 31 dicembre 2017.
Ma vediamo i numeri:
Dirigenza medica e sanitaria. In totale gli iscritti ai sindacati della dirigenza medica e sanitaria sono 79.324 (In questa area rispetto al passato si trovano sia la dirigenza medica che quella sanitaria) L’Anaao è in ogni caso il maggior sindacato con 18.542 deleghe e con una rappresentatività del 23,38%. A seguire la Cimo con 8.748 e rappresentatività alll’11,03. Al terzo posto troviamo la Fassid, che raggruppa Aipac, Sinafo, Aupi, Snr e Simet, con 8.553 con una rappresentatività che arriva al 10,78%. Al quarto posto si trova invece l’Aaroi-Emac con 7.787 deleghe e il 9,82% di rappresentatività. Segue poi la Fp Cgil Medici (7.383 deleghe e rappresentatività al 9,31%), la FVM con 5.881 deleghe e rappresentatività del 7,41%). Al settimo posto la Fesmed, che raggruppa Acoi, Aogoi, Sedi e Sumi, (4.680 deleghe e con rappresentatività al 5,9%). A seguire la Fp Cisl medici che conta 4.617 deleghe. A chiudere Anpo e Uil che sono gli ultimi sindacati a raggiungere la quota del 5% per potersi sedere al tavolo delle trattative.
La lista sostituisce quella pubblicata all’indomani della firma del nuovo contratto: i dati avevano infatti carattere provvisorio proprio perché comparti e aree «Funzioni centrali» e «Istruzione e ricerca» erano stati modificati «in modo incisivo».
Gli articoli 9 e 11 del Contratto collettivo nazionale quadro del 13 luglio 2016, che ha ridotto da 11 a 4 i comparti e le aree dirigenziali, ha previsto che le organizzazioni sindacali di «Funzioni centrali» e «Istruzione e ricerca» potessero entro un mese dalla sottoscrizione «dar vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa cui imputare le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate». Inoltre è stato consentito alle organizzazioni sindacali che si sono avvalse di queste disposizioni di modificare la Confederazione di riferimento.
In base all’articolo 43 del Dlgs 165/2001 possono partecipare alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 5% «considerando la media tra il dato associativo e il dato elettorale». Ma il nuovo contratto ha dato la possibilità «in via eccezionale» ai sindacati dei nuovi comparti o aree che hanno deciso di avviare le nuove aggregazioni di sommare oltre alle deleghe anche «i voti ottenuti singolarmente nelle elezioni delle Rsu del 3-5 marzo 2015. Conseguentemente le Rsu elette restano in carica fino alla naturale scadenza delle stesse».
Il nuovo accertamento riporta degli asterischi che indicano le aggregazioni in “sospeso” ovvero quelle organizzazioni sindacali o confederazioni che pur avendo adottato e trasmesso all’Aran tutti gli atti necessari ad accertare l’avvenuta fusione non hanno ancora perfezionato la ratifica da parte degli organismi statutariamente preposti da inviare entro il termine perentorio del 31 dicembre 2017.
Le ammissioni con “riserva” sono contraddistinte nell’elenco con un asterisco (*) quando in caso di mancata ratifica dei mutamenti associativi effettuati l’organizzazione o una confederazione potrebbe perdere, con riguardo al singolo ambito, il requisito della rappresentatività. Due asterischi (**) indicano invece che, sempre in mancanza della ratifica, l’organizzazione rimarrebbe comunque rappresentativa ma con una percentuale di rappresentatività inferiore.
Il Sole 24 Ore sanità e Quotidiano sanità – 3 novembre 2016