Nonostante le misure adottate dall’Italia e la distruzione degli apiari in tutti i casi risultati positivi, la diffusione di Aethina tumida in Calabria e in Sicilia potrebbe costituire un grave pericolo per le api mellifere e i calabroni nell’Unione europea. Per questo motivo la Commissione europea ha adottato la Decisione 909/2014 del 12 dicembre, pubblicata sulla Gazzetta europa oggi, che dispone le misure di protezione a seguito della presenza confermata del piccolo scarabeo dell’alveare in Italia. In premessa la Decisione Ue ricorda che per impedire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, nonché per impedire la diffusione del parassita in altre parti dell’Unione, è stato necessario istituire, a livello dell’Unione, un elenco delle zone dell’Italia che dovrebbero essere soggette a determinate restrizioni di spostamento dei prodotti.
È inoltre necessario che tali zone vengano prese in considerazione anche come riferimento nella certificazione del commercio all’interno dell’UE, dato che il certificato sanitario per gli scambi di api e calabroni, figurante nell’allegato E, parte 2, della direttiva 92/65/CEE, dichiara che questi provengono da una zona di almeno 100 km di raggio non soggetta a restrizioni a seguito della presenza sospetta o confermata di Aethina e indenne da queste infestazioni. Sarà opportuno che le misure previste dalla decisione, che si applicano fino al 31 maggio 2015, vengano poi riesaminate alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica del piccolo scarabeo dell’alveare in Italia entro un periodo di otto mesi a decorrere dalla data di adozione.
La Decisione individua come zone soggette a restrizione le intere Regioni Calabria e Sicilia. Per queste zone prevede le seguenti misure di protezione:
a) un divieto di spedizione verso altre zone dell’Unione di:
i) api mellifere;
ii) calabroni;
iii) sottoprodotti apicoli non trasformati;
iv) attrezzature apistiche;
v) miele in favo per il consumo umano;
b) l’effettuazione immediata di ispezioni ed indagini epidemiologiche comprendenti:
i) l’identificazione e il controllo degli spostamenti dei prodotti sottosposti a divieto di spedizione da e verso gli apiari e gli stabilimenti di estrazione del miele situati in una zona nel raggio di 20 km dagli alveari in cui è stata confermata la presenza di Aethina tumida;
ii) la notifica alla Commissione dei risultati di tali ispezioni ed indagini epidemiologiche immediate.
Sulla base dei risultati delle ispezioni e delle indagini epidemiologiche l’Italia può attuare, se del caso, misure di protezione supplementari appropriate.
16 dicembre 2014