Dal primo gennaio 2014 scatterà la rivalutazione piena per le pensioni di importo lordo mensile fino a 1.486,29 euro. Ma l’adeguamento sarà limitato all’1,2% così come stabilito dal decreto del ministero dell’Economia e delle finanze del 20 novembre scorso. Inoltre, dopo il blocco biennale degli adeguamenti, riparte la rivalutazione per gli assegni di importo superiore a tre volte il minimo ma con aliquote ridotte. Le pensioni di importo superiore a tre volte il minimo Inps (1.486,29 euro) e fino a quattro volte (1.981,72) la rivalutazione si fermerà al 95% (era al 90% nella prima versione della legge di stabilità) e scenderà al 75% per quelle di importo superiore e fino a 2.477,15 (tra quattro e cinque volte il minimo).
La rivalutazione sarà dello 0,6% (pari al 50% di quella registrata dall’Istat) per i trattamenti pensionistici superiori il predetto limite e pari o inferiori a 2.972,58 (sei volte il minimo) mentre per le pensioni di importo superiore la rivalutazione si fermerà al 40 per cento (pari allo 0,48%) e non sarà riconosciuta – per il 2014 – con riferimento alle fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo Inps. Per tali ultime pensioni, nel biennio 2015/2016, la rivalutazione sarà del 45 per cento e si applicherà senza limiti di importo.
Come evidenziato nelle tabelle a lato, l’effetto positivo della ripresa della rivalutazione in realtà viene limitato dal fatto che il tasso di perequazione fissato per il 2014 è dell’1,2 per cento. Così un’assegno di 1.600 euro mensili lordi nel 2013, l’anno prossimo crescerà di soli 18,24 euro, mentre chi ora ne incassa 1.486,29 godrà di un aumento di 27,84 euro
Decisamente più incisivo il contributo di solidarietà che sarà applicato alle “pensioni d’oro” nel triennio 2014/2016. A cadere nelle maglie saranno i trattamenti di importo poco superiori a 90mila euro. Infatti le rendite che superano 14 volte il trattamento minimo Inps (6.936,02 euro lordi mensili) sconteranno un abbattimento del 6% relativamente alla parte eccedente tale importo. La riduzione sarà progressiva e salirà al 12% per gli importi superiori a 9.908,60 euro e fino a 14.862,90 euro. Sopra tale ultimo valore, il contributo salirà al 18 per cento. Come per il passato il contributo dovrebbe essere deducibile dall’imponibile fiscale.
Per determinare la trattenuta sarà preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato. Le somme non erogate saranno acquisite dagli enti gestori le forme di previdenza obbligatoria e finalizzate al finanziamento dei lavoratori oggetto di salvaguardia pensionistica. I risparmi calcolati sulle prestazioni erogate dagli organi costituzionali (Presidenza della Repubblica, Senato, Camera dei deputati, Regioni, Province autonome, ecc.) anche con riferimento ai vitalizi spettanti a coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive dovranno essere versati al bilancio dello Stato che li destinerà al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ai progetti di ricerca e innovazione e al Fondo per la prima casa.
Inoltre, nei confronti dei pensionati titolari di trattamenti a carico di gestioni previdenziali pubbliche e di vitalizi, anche conseguenti le funzioni pubblico elettive, le amministrazioni statali e gli enti pubblici non potranno erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedono lo stipendio spettante al primo presidente della Corte di cassazione, pari nel 2012 a 301.320,29 euro. Sono salvi comunque i contratti e gli incarichi in corso fino alla scadenza naturale prevista.
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi titolari di partita Iva e iscritti alla gestione separata Inps in via esclusiva, nel 2014 l’aliquota rimane ferma al 27% a cui si aggiunge lo 0,72% per le contribuzioni minori. Il provvedimento, già presente nella prima versione della legge di stabilità, vuole limitare gli effetti del carico contributivo per una categoria di lavoratori che nella pratica si trova a farsi carico di tutti gli oneri. Invece per i soggetti non titolari di partita Iva, iscritti alla gestione separata e che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (cococo e cocopro), l’aliquota applicabile sarà del 28% così come previsto dalla legge 247/2007 e dalle modifiche introdotte dalla legge 92/2012.
Gli altri iscritti, cioè i pensionati e quelli assicurati anche presso altre forme previdenziali, si troveranno a dover versare un’aliquota superiore rispetto a quanto previsto finora (novità introdotta durante l’esame alla Camera). Infatti, l’aliquota del 20% applicata nel 2013, che sarebbe dovuta salire al 21% secondo l’attuale normativa, per effetto della legge di stabilità passerà al 22% nel 2014 e al 23,50% nel 2015.
Il Sole 24 Ore – 21 dicembre 2013