Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di ieri, 12 settembre 2022, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 5 Agosto 2022 n. 134 intitolato “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a) , b) , g) , h) , i) e p) , della legge 22 aprile 2021, n. 53”, che entrerà in vigore in data 27 settembre 2022.
Il suddetto decreto legislativo fornisce indicazioni in materia di riorganizzazione del sistema di identificazione e registrazione (“sistema I&R”), in attuazione della parte IV “Registrazione, riconoscimento, tracciabilità e movimenti” del regolamento (UE) n. 2016/429, nonché misure supplementari.
Le disposizioni contenute riguardano i seguenti ambiti:
a) registrazione e riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti animali o materiale germinale; registrazione dei trasportatori di animali e degli operatori che, indipendentemente da uno stabilimento, procedono alle operazioni di raccolta di animali;
b) identificazione e registrazione degli animali detenuti delle specie bovina, equina, ovina, caprina, suina, dei camelidi e dei cervidi, come definiti dal regolamento delegato (UE) n. 2019/2035;
c) identificazione, registrazione nella Banca dati nazionale (“BDN”), e tracciabilità degli animali detenuti, diversi da quelli di cui alla lettera b) .
La riorganizzazione nazionale del sistema I&R ha la finalità di:
a) assicurare la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e degli operatori;
b) garantire, con le modalità previste per le varie specie e tipologie di animali, la tracciabilità degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale, anche ai fini della trasmissione delle relative informazioni al consumatore finale e ai fini della trasparenza di mercato;
c) garantire il supporto per l’applicazione efficace delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di cui al regolamento; d) contribuire alla tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico;
e) assicurare la disponibilità delle informazioni alle Autorità competenti e alle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di compiti istituzionali se direttamente connessi al sistema I&R;
f) definire le azioni correttive e le sanzioni che le Autorità competenti devono adottare in caso di violazione delle disposizioni del sistema I&R;
g) garantire il supporto dei dati nella BDN, per la programmazione e l’esecuzione dei controlli di sanità pubblica veterinaria e di quelli previsti dalla regolamentazione vigente in materia di erogazione dei premi comunitari.
Il Ministero della salute, i Servizi veterinari delle regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, le ASL, e le altre amministrazioni ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, nell’ambito di rispettiva competenza, sono le autorità competenti alla programmazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione dei controlli ufficiali in materia di sistema I&R, nonché all’adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) n. 2017/625, e all’accertamento e contestazione delle relative sanzioni amministrative.
Il funzionamento dell’intero “sistema I&R” è responsabilità di tutti gli attori della filiera, ciascuno per le proprie competenze:
a) l’operatore e il trasportatore, per l’adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; b) i fornitori dei mezzi di identificazione degli animali, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 12;
c) il responsabile del macello, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 13;
d) le associazioni nazionali allevatori di specie e di razza ed altri enti riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini della tenuta dei libri genealogici, per la registrazione ed aggiornamento in BDN delle informazioni di pertinenza;
e) gli organismi di rilascio e i veterinari libero professionisti appositamente autorizzati dalla ASL per l’applicazione del sistema I&R degli equini, compreso il rilascio e la consegna del documento unico di identificazione a vita;
f) i veterinari libero professionisti appositamente autorizzati dalla ASL per l’applicazione del sistema I&R degli animali da compagnia;
g) le autorità competenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per il corretto funzionamento del sistema I&R sul territorio di propria competenza tramite l’organizzazione, la programmazione, il coordinamento e la verifica delle attività delle ASL e delle informazioni di competenza inserite nei sistemi informativi;
h) le autorità delle ASL competenti;
i) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
l) il CSN per la gestione tecnica della BDN;
m) i veterinari militari per il corretto funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli animali e degli stabilimenti di propria competenza;
n) il Ministero della salute.
Gli operatori degli stabilimenti in cui sono detenuti animali o materiale germinale, nonché quelli che effettuano operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento ed i trasportatori, prima di iniziare la propria attività, dvono assolvere agli obblighi previsti dagli articoli 84, 87 o dai relativi atti delegati, 90 e 172 del regolamento (UE) n. 2016/429, e quelli previsti dal presente decreto con le modalità e i tempi di cui al manuale operativo, ai fini della registrazione degli stabilimenti ed attività di loro pertinenza in conformità agli articoli 93 e 173 del regolamento (UE) n. 2016/429.
L’operatore dello stabilimento con obbligo di riconoscimento ai sensi degli articoli 94, 95, 176, 177, 178 e 179 del regolamento(UE) n. 2016/429, prima di iniziare la propria attività, deve presentare istanza di riconoscimento alla ASL competente per territorio conformemente agli articoli 96 e 180 del regolamento stesso, e con le modalità di cui al manuale operativo e può iniziare la propria attività solo dopo che il riconoscimento è stato approvato e registrato in BDN. Su tale piattaforma sarà presente e aggiornato il “Registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti”.
Successivamente si parla degli obblighi inerenti la tenuta della documentazione che, cartacea o in formato elettronico, dovrà rimanere disponibile negli stabilimenti per almeno 3 anni. Per quel che concerne l’identificazione e la registrazione degli animali e degli eventi, l’operatore di bovini, equini, ovini, caprini, suini, cervidi e camelidi, deve provvedere all’identificazione e alla registrazione in BDN di ciascun animale detenuto conformemente al regolamento (UE) n. 2016/429, al regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, e ai regolamenti di esecuzione (UE) nn. 2021/520 e 2021/963, rispettando i tempi e le modalità indicati nel manuale operativo. Le tipologie dei mezzi di identificazione dei bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi sono autorizzate, per ciascuna specie, dal Ministero della salute e inseriti in un apposito elenco pubblicato in una specifica sezione del portale internet dei sistemi informativi veterinari.
Il documento prosegue poi riportando i compiti dei responsabili dei macelli, i controlli veterinari e le azioni in caso di non conformità per giungere al dettaglio delle singole sanzioni stabilite. Sono riportate infine, all’articolo 22 le abrogazioni, prima tra tutte quella relativa al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 inerente l’identificazione e la registrazione degli animali, nonché le disposizioni transitorie e la formazione. A tal proposito, le modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema I&R per gli operatori ed i professionisti degli animali, verranno stabilite con un decreto del Ministro della salute che verrà emanato entro il 27 settembre 2023, ovvero entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto analizzato, e saranno a carico degli stessi!
E’ possibile scaricare il testo completo del decreto cliccando qui.