Il sindacato ha diritto di accesso alla documentazione trasmessa al medico competente dal datore di lavoro pubblica amministrazione. Lo sottolinea il Tar di Milano con sentenza 2288/14 emessa nei confronti dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Non c’è quindi riservatezza (verso il sindacato) per ciò che riguarda i documenti predisposti in occasione delle visite mediche periodiche dei lavoratori dipendenti, già effettuate e ancora da svolgersi, nell’ambito del Piano di sorveglianza sanitaria: sulla base di tali documenti, infatti, si verifica la permanenza in capo ai lavoratori stessi di limitazioni alle mansioni. E, proprio per tale motivo, il sindacato può avere accesso, così come avviene per i documenti riguardanti l’organizzazione del lavoro e la materia della sicurezza dei lavoratori. Anche i documenti redatti dal medico competente appartengono, infatti, ad ambiti in cui l’interesse del sindacato è correlato alla finalità dell’organizzazione sindacale, che ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti con istanza di accesso.
Nel caso specifico, l’istanza d’accesso riguardava la permanenza delle limitazioni alle mansioni di 49 dipendenti nell’ambito del piano di sorveglianza sanitaria relativo ad un anno. Il sindacato, in particolare, chiedeva l’accesso alla descrizione delle mansioni svolte dai dipendenti, sulla cui base il medico competente avrebbe poi verificato la sussistenza dei presupposti per l’esclusione da determinate attività.
Si evidenzia che i principi generali in tema di accesso (legge 241/90) spesso contrappongono sindacati a datore di lavoro pubblico: i risultati più significativi riguardano l’accesso (ottenuto) alla pianta organica della Consob di un determinato un anno e a documenti che esaminavano questioni in relazione alle quali il sindacato stesso aveva formulato osservazioni e rilievi (Cons. Stato 5511/13); o anche l’accesso agli atti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato per verificare il rispetto della normativa vigente e degli accordi in materia di assunzione del personale con contratto a tempo determinato in assegnazione temporanea proveniente da altre pubbliche amministrazioni (Cons. Stato 1034/12).
Anche i sindacati dei medici ospedalieri possono accedere agli atti di un ente ospedaliero relativi alla organizzazione dei servizi di guardia dei propri iscritti, agli orari ordinari e non ordinari di servizio, al piano annuale per assicurare le emergenze, e agli atti relativi alla concertazione per la predisposizione dei turni di guardia del Ccnl (Tar Napoli 4690/12), mentre si è negato l’accesso sindacale (Cons. Stato 4321/13) agli atti di una Regione (il Lazio) qualora si chiedano documenti per concertare la valorizzazione dei dirigenti interni in termini obiettivi e di retribuzione, con una domanda che non riguardi provvedimenti già individuati e singolarmente idonei a ledere la posizione soggettiva dell’organizzazione sindacale o degli iscritti, bensì riguardi la generalità della attività, le dotazioni organiche, la programmazione triennale ed annuale delle risorse umane e l’affidamento delle strutture dirigenziali.
Il Sole 24 Ore – 17 settembre 2014