Natura dell’indennizzo previsto per l’abbattimento dei capi bufalini “malati” e subordinazione a informativa prefettizia. Questi i nodi che la sentenza n. 19 dell’Adunanza Plenaria analizza e risolve.
Come prima cosa, i giudici amministrativi chiariscono che questo tipo di erogazione non solo ha natura indennitaria ma è non obbligatoria. Difatti non è correlata a un provvedimento di tipo ablatorio poiché, da un canto, l’abbattimento è imposto da motivi sanitari e, per altro verso, l’allevatore – che resta proprietario dell’animale abbattuto, seppur avente valore economico inferiore – non corrisponde alla pubblica amministrazione alcuna controprestazione.
L’Adunanza Plenaria ritiene, poi, che il criterio discretivo fondato sulla “causale” della erogazione non possa condurre a escludere l’indennizzo nella elencazione contenuta nell’articolo 4 del Dlgs 8 agosto 1994 n. 490 e, conseguentemente, può essere negato in presenza di una informativa prefettizia sfavorevole all’aspirante fruitore del beneficio. Il Collegio così dichiara il seguente principio di diritto: la disposizione di cui alla lett. f) dell’allegato 3 al Dlgs 8 agosto 1994 n. 490 richiamata dall’articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo deve essere interpretata nel senso che, “l’ampia previsione della clausola di riserva contenuta altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate legittima la ricomprensione della provvidenza per cui è causa tra quelle in relazione alle quali l’informativa prefettizia sfavorevole spiega effetti preclusivi, non ostando a tale inclusione la natura indennitaria della erogazione predetta”. In sintesi, con la nota sfavorevole del prefetto il risarcimento non scatta.
Il Sole 24 Ore – 10 luglio 2012