È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio, il decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103 che, in attuazione della legge annuale per la concorrenza, semplifica i controlli sulle imprese rendendoli più efficaci. Il 2 agosto entrerà in vigore il decreto legislativo 103/2024
“Il provvedimento – ribadisce il Ministro Zangrillo – punta ad avviare un percorso che introduce un nuovo approccio nei rapporti tra autorità e imprese, migliorandoli. La ratio di questa riforma, che il Paese attendeva da anni, prevede un cambio di logica: da sanzionatoria diventa preventiva e collaborativa sulla base di una fiducia reciproca che incentiva i comportamenti virtuosi in un’ottica di premialità”.
Il decreto, che ha ottenuto il via definitivo dal Consiglio dei ministri il 3 luglio scorso, attraverso una serie di principi e strumenti comuni, a cui si dovranno ispirare le attività dei controllori e le imprese, coniuga la necessità di verifiche efficaci con il bisogno di dare continuità alle attività economiche, liberandole da una serie di obblighi sproporzionati ed eccessivi.
Controlli, stop ai doppioni e censimento on line
Evitare la duplicazione dei controlli amministrativi e garantire al soggetto controllato la piena conoscenza degli obblighi per i quali è sopposto a verifica. Certificabile un livello di rischio basso per non subire più di una verifica all’anno. Confutabili le decisioni degli algoritmi. Modifiche all’istituto della diffida. Elenco pubblico dei controlli da sfoltire entro fine ottobre.
Il 2 agosto entrerà in vigore il decreto legislativo 103/2024 che semplifica i controlli svolti dalla pubblica amministrazione su tutte le attività economiche, intese nell’ampia accezione di qualsiasi attività di produzione e offerta di beni e servizi sul mercato. Si tratta di quei controlli amministrativi, non di tipo fiscale, che gli enti pubblici svolgono per verificare che le attività economiche rispettino le regola a tutela di un interesse pubblico.
Scopi della semplificazion e- L’obettivo del decreto legislativo 103/2024 è duplice:
– garantire ai soggetti controllati una piena conoscenza degli obblighi sui quali saranno controllati
– eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli, razionalizzando gli interventi delle pubbliche amministrazioni
Per agevolare la comprensione dei meccanismi di controllo, i Ministeri e le Regioni dovranno pubblicare on line apposite linee guida o Faq.
Eliminare i doppi controlli- Entro il 30 ottobre 2025 il Dipartimento della Funzione Pubblica dovrà predisporre un quadro di sintesi di tutti i controlli, individuando le aree di sovrapposizione e duplicazione tra i controlli svolti a diversi livelli amministrativi. Il quadro di sintesi sarà trasmesso al Governo con l’indicazione di controlli che possono essere eliminati, oppure sospesi per un determinato intervallo temporale o infine che possono essere programmati con cadenza periodica. Sono esclusi dalla semplificazione i controlli a campione e quelli rafforzati.
Censimento on line dei controlli- Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha due mesi di tempo per creare uno schema standardizzato che le pubbliche amministrazioni dovranno adottare per assolvere all’obbligo pubblicare un censimento dei controlli sui propri siti istituzionali.
Elenco pubblico di obblighi e controlli- Nella sezione «Amministrazione trasparente» dei loro siti istituzionali, le pubbliche amminitrazioni dovranno pubblicare l’elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attivita’ di controllo che gli operatori sono tenuti a rispettare nello svolgimento di attivita’ economiche. L’elenco sarà redatto secondo uno schema standardizzato elaborato dal Dipartimento della funzione pubblica indicando anche i controlli amministrativi eliminati.
Programmazione dei controlli in base al rischio– L’attività ispettiva dovrà essere condotta in ragione del profilo di rischio. Per la programmazione dei controlli viene quindi istituito un sistema di identificazione e gestione del rischio riferito ai seguenti ambiti omogenei:
a) protezione ambientale;
b) igiene e salute pubblica;
c) sicurezza pubblica;
d) tutela della fede pubblica;
e) sicurezza dei lavoratori.
Per le pubbliche amministrazioni l’adozione del sistema di rischio è volontario.
Certificazione UNI per livello di rischio “basso- L’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) ha il compito di elaborare – per ciascun ambito omogeneo e consultate le amministrazioni di riferimento, norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale e’ associabile un Report certificativo. Fra gli elementi che concorrono a definire “basso” il livello di rischio dell’attività economica da controllare figura l’esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività.
I soggetti con certificazione di rischio basso non possono essere controllati più di una volta all’anno.
Controlli sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche – Il decreto legislativo 103/2024 interviene anche sull’istitituto della diffida amministrativa- cioè l’invito rivolto dal controllore al trasgressore a sanare la violazione- prevendendo casi di non punibilita’ per errore scusabile. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare.
L’algoritmo è contestabile– Il decreto introduce il principio di “non esclusività” e di “non discriminazione” algoritmica. Quando i controlli si avvalgono di tecnologie informatiche, nel processo decisionale va salvaguardato il contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata, con diritto del soggetto controllato di esprimere la propria opinione e contestare la decisione assunta, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679.
Fonti: Ministero Pa e Anmvioggi