Il Ministero della salute pubblica alcune procedure relative al “Manuale operativo
inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di Identificazione e Registrazione degli operatori,
degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R)“, tra cui camelidi, cervidi, ovini, caprini, bovini e suini. Le misure entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025
Il Ministero della Salute con una nota firmata dal Direttore Giovanni Filippini ha condiviso le procedure per la gestione di alcune tipologie di ungulati, relativamente al Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di Identificazione e Registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (Sistema I&R). In particolare, sono descritte le modalità di identificazione elettronica di camelidi e cervidi; la deroga dell’identificazione con marchio auricolare di ovini e caprini e la sostituzione del mezzo di identificazione con tatuaggio; le modalità di identificazione di bovini, ovini, caprini, suini esclusi dalla produzione di alimenti e detenuti in determinati stabilimenti; e la proroga dei tempi di identificazione dei bovini fino all’età di sei mesi.
Le procedure
Ai sensi del Decreto 7 marzo 2023 del Ministro della Salute, recante il manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del Sistema I&R, la nota trasmette le procedure per la gestione del Sistema I&R di alcune tipologie di ungulati.
Identificazione elettronica camelidi e cervidi
Camelidi e cervidi devono essere identificati individualmente secondo quanto disposto nel Manuale operativo I&R. La loro identificazione elettronica avviene attraverso un transponder iniettabile recante in modo leggibile e indelebile il codice di identificazione dell’animale attribuito dalla Banca Dati Nazionale (Bdn) del Sistema I&R italiano. L’impianto del transponder deve essere effettuato da un medico veterinario sul collo dell’animale, preferibilmente a sinistra.
La procedura di assegnazione e registrazione dei transponder e dei codici di identificazione individuali si svolge così:
? il Centro Servizi Nazionale (Csn) assegna un range numerico a ciascun fornitore specificatamente autorizzato alla fornitura e distribuzione di transponder iniettabili per camelidi e cervidi;
? il fornitore notifica tramite portale internet dei sistemi informativi nazionali di sanità veterinaria (vetinfo), con le modalità indicate dal Csn, i codici prodotti appartenenti al range assegnato;
? il veterinario interessato all’impianto dei transponder si rifornisce degli stessi tramite fornitore autorizzato, il cui elenco è presente in vetinfo;
? l’operatore (o suo delegato) provvede, nei tempi previsti dalla normativa a richiedere a un veterinario l’impianto del transponder sui capi da identificare; a iscrivere in Bdn nella propria attività ogni capo identificato entro 7 giorni dall’impianto del transponder, inserendo le informazioni richieste dal sistema.
Identificazione in deroga ovini e caprini con tatuaggio
L’ex DGSAF può autorizzare le Regioni e Province Autonome che ne fanno richiesta all’identificazione in deroga di ovini e caprini con tatuaggio in sostituzione del marchio auricolare.
Nei territori autorizzati, l’operatore che detiene ovini e caprini non destinati all’invio diretto al macello prima dei 12 mesi di vita, può identificare tali animali, entro i 6 mesi di età e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita, mediante il bolo ruminale ed il tatuaggio, riportanti entrambi lo stesso codice di identificazione individuale dell’animale attribuito da Bdn. Il tatuaggio, apposto sul padiglione auricolare, preferibilmente il sinistro, deve riportare il codice di identificazione chiaramente visibile, leggibile e indelebile, in modo da garantire costantemente una lettura corretta del codice stesso.
L’identificazione effettuata deve essere registrata in Bdn entro 7 giorni dall’apposizione dei mezzi di identificazione e si applica esclusivamente agli ovini e caprini movimentati all’interno del territorio della Regione o Provincia Autonoma nella quale è autorizzata tale modalità di identificazione.
Identificazione di bovini, ovini, caprini, suini non dpa
L’operatore di bovini, ovini, caprini, suini, esclusi definitivamente dalla produzione di alimenti (non dpa) e detenuti negli stabilimenti registrati in Bdn come collezioni faunistiche, circhi itineranti ed esibizioni di animali, stabilimenti a fini scientifici (o centri di ricerca), stabilimenti di suini non dpa in cui sono detenuti fino a un massimo di due suini per finalità diverse dagli usi zootecnici, deve provvedere all’identificazione di tali animali non dpa mediante transponder iniettabile autorizzato per la specie di pertinenza e recante in modo leggibile e indelebile il codice di identificazione dell’animale registrato in Bdn.
L’identificazione con transponder e la variazione dello status dell’animale a non dpa vanno registrate in Bdn, ma l’identificazione con trasponder iniettabile non si applica agli animali già identificati con bolo ruminale. L’impianto del transponder deve essere effettuato da un medico veterinario nel sottocute della zona retro auricolare sinistra dell’animale.
L’operatore deve quindi garantire l’identificazione degli animali nei tempi previsti dal manuale operativo I&R per ciascuna specie animale e provvedere, entro 7 giorni dall’impianto, alla registrazione in Bdn delle informazioni relative all’animale identificato tramite le apposite funzionalità del sistema informativo. La procedura di assegnazione e di registrazione dei transponder e dei codici di identificazione degli animali segue le medesime fasi descritte per camelidi e cervidi.
Animali dichiarati non dpa dai Servizi Veterinari
L’Autorità Competente può disporre la destinazione per fini diversi dal consumo umano degli animali non identificati e per i quali non sono disponibili elementi sufficienti a determinarne la rintracciabilità. In questi casi l’Asl ne prescrive l’identificazione mediante transponder e la registrazione in Bdn con lo status non dpa, con le modalità previste dal sistema. Per tali animali, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente per le movimentazioni da e verso le collezioni faunistiche e gli stabilimenti con orientamento non dpa.
Proroga tempi di identificazione dei bovini
L’operatore di bovini detenuti con modalità all’aperto o estensivo, può richiedere all’Asl territorialmente competente di essere autorizzato alla proroga dei tempi di identificazione dei bovini sino a 6 mesi di età degli animali. Tale autorizzazione può essere limitata a specifiche aree geografiche, anche in considerazione dello stato sanitario dei territori. Gli operatori autorizzati alla proroga devono provvedere affinché nessuno dei bovini detenuti lasci lo stabilimento di nascita senza che a tale animale siano stati applicati i mezzi di identificazione.
In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’Asl registra in Bdn l’autorizzazione alla proroga per l’attività oggetto di richiesta, attestando in tal modo la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa.
I bovini oggetto di proroga devono essere identificati con i mezzi di identificazione previsti dal manuale operativo I&R, per i bovini detenuti in modalità all’aperto o estensivo (marchio auricolare e bolo ruminale) e devono essere iscritti in Bdn con inserimento delle informazioni previste entro sette giorni dall’applicazione dei mezzi di identificazione e in ogni caso entro 6 mesi dalla nascita.
L’Asl territorialmente competente almeno una volta l’anno effettua un controllo in materia di sistema I&R in ciascuna attività autorizzata al regime di proroga del termine massimo per l’identificazione dei bovini, al fine di verificare la corretta applicazione delle procedure e la sussistenza dei requisiti richiesti. L’esito dei controlli deve essere registrato in vetinfo.
La mancata applicazione delle prescrizioni dell’Asl per assicurare la conformità ai requisiti comporta la sospensione o revoca della proroga.
Le presenti procedure si applicheranno dal 1° gennaio 2025.