Il Ministero della Salute, in seguito alla scadenza dell’Ordinanza Ministeriale del 28 maggio 2015, oltre ad aver emanato nuove linee guida per la sorveglianza della Leb, ha ricordato con una nota ministeriale l’entrata in vigore del Decreto 2 maggio 2024 recante l’Adozione dei programmi nazionali obbligatori per brucellosi e tubercolosi nei bovini e per brucellosi negli ovi-caprini.
La normativa
Il Ministero della Salute con il Decreto 2 maggio 2024, effettivo dal 30 giugno, ha adeguato i programmi di eradicazione della brucellosi e della tubercolosi nei bovini e della brucellosi negli ovi-caprini al nuovo quadro regolamentare dell’Animal Health Law, composto dal regolamento (UE) 2016/429 e dai suoi regolamenti attuativi.
I programmi, obbligatori e da applicarsi fino al 2030, hanno subito integrazioni e modifiche rispetto a quelli approvati dalla Commissione con Regolamento (UE) 2021/620 nell’anno 2021. La loro adozione, oltre ad assicurare l’applicazione di una disciplina armonizzata delle misure per l’eradicazione delle due malattie in conformità con la normativa eurounitaria, rappresenta un ulteriore tassello nel quadro della riforma legislativa in sanità animale attuata a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/429.
Il Decreto
Per la stesura dei programmi, il Ministero si è avvalso dei Centri di referenza nazionale per le brucellosi (Izsam) e per la tubercolosi da Mycobacterium Bovis (Izsler). Sentite le Regioni e con l’approvazione della Commissione Europea, i programmi sono stato ufficialmente adottati e sono vigenti dal 30 giugno.
Il decreto consta di due allegati: l’Allegato 1, concernente il programma della brucellosi bovina e bufalina e della brucellosi ovina e caprina; l’Allegato 2, riguardante il programma della tubercolosi bovina e bufalina. Ciascuno allegato è diviso in parte A, eradicazione, e parte B, sorveglianza, e contiene 4 sottosezioni:
A) Metodi diagnostici
B) Indicazioni per le movimentazioni da province non indenni verso province indenni
C) Linee guida per la gestione in SIMAN dei focolai ed indicazioni per la compilazione del modulo “indagine epidemiologica”
D) Pulizia e disinfezione degli stabilimenti con infezione confermata
Si fa presente che ai sensi del regolamento (UE) 2020/689, articolo 2 numero 7, e dell’Allegato al regolamento (UE) 2018/1882, sono definiti bovini tutti gli animali appartenenti alle specie Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp: pertanto i programmi di eradicazione e sorveglianza per brucellosi bovina e per tubercolosi bovina si applicano anche i bufali.
Infine, si evidenzia che tali programmi sono soggetti a verifica periodica da parte del Ministero della Salute, tenuto conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica relativa alle due malattie, nonché delle eventuali modifiche o integrazioni della normativa euro-unitaria di riferimento.
Il decreto con gli allegati è consultabile anche sul sito del Ministero della Salute.