Una sentenza dice chiaramente che non è possibile prenotare una prestazione in più del previsto nella consapevolezza che per ogni cinque pazienti con appuntamento prescritto uno non si presenterà
Prenotare una prestazione in più del previsto nella consapevolezza che per ogni cinque pazienti con appuntamento prescritto a carico del servizio sanitario uno non si presenterà? Non è possibile. Lo dice chiaramente il Tar della Regione Lombardia in una sentenza del 18 giugno. Che è stata pubblicata proprio mentre il ministro della Salute Orazio Schillaci denunciava come un 20% dei pazienti non si sottoponga agli esami prescritti. Almeno in teoria, per ogni ora di appuntamenti 12 minuti sono buttati via. La Regione Lombardia si è vista bocciare la delibera 12/511 di un anno fa contro le attese che doveva recuperare proprio quei 12 minuti. Per efficientare il servizio, anticipando il ragionamento del Ministro, la Regione aveva dato ad Asl ed ospedali l’indirizzo di prenotare più pazienti di quanti il sistema potesse fisiologicamente reggerne in attesa che qualcuno richiamato si ritirasse. Uil Fpl ha osservato che questa delibera, anzi l’allegato 3 ad essa, sarebbe stata applicata senza trattative nelle aziende, e quindi in violazione del contratto: non di quello dei medici ospedalieri, ma dell’accordo degli specialisti ambulatoriali. Ha fatto ricorso chiedendo ai giudici che cosa sarebbe successo a medici ed infermieri (e utenza) ove i pazienti, contro ogni previsione, si fossero presentati tutti. E il Tar le ha dato ragione. C’era il rischio di un supplemento di lavoro non pagato, perché non contrattualizzato.
La delibera 12/511 prevedeva l’introduzione dell’overbooking nelle agende dei medici specialisti ambulatoriali. Dava, cioè, la possibilità di prenotare con i Cup regionali un numero di visite offerte dal Servizio sanitario regionale superiore a quello effettivamente disponibile, per fronteggiare il fenomeno del no-show, cioè della mancata presentazione agli appuntamenti prenotati. Per Uil-Fpl così facendo violava sia l’articolo 8 del decreto legislativo 502/1992, che affida la disciplina del lavoro del personale medico alle convenzioni, sia la convenzione degli specialisti ambulatoriali 2018-2020 del 30 marzo 2021, consentendo di sforare il numero massimo di 4 visite l’ora previsto dall’articolo 29 e compromettendo così “la sicurezza e la serenità dei medici a fronte dei disordini derivanti dall’overbooking” e la possibilità “di dedicare adeguati tempi di visita ai pazienti”.
Per la Regione, cui ora resta la chance di ricorrere in Consiglio di Stato, il “no show” dei pazienti – che si calcola mettendo al numeratore le visite attese in un ambulatorio e al denominatore quelle effettivamente realizzate – comporta una perdita di risorse e di efficienza per le strutture sanitarie, oltre che un danno per la salute dei pazienti stessi. L’overbooking calibrato sul tasso di no-show e calcolato sui tassi storici “ottimizza l’uso delle risorse e contribuisce al contenimento dei tempi di attesa”.
Palazzo Lombardia ha portato a propria “difesa” accordi aziendali conclusi in passato. I giudici hanno riconosciuto che la delibera, direttamente applicabile negli ospedali senza bisogno di accordi aziendali, attiva l’overbooking per l’attività ordinaria dei medici. Invece gli accordi aziendali conclusi in passato e prodotti dalla stessa Regione a sua “discolpa” erano rivolti al solo recupero delle liste d’attesa con prestazioni aggiuntive finalizzate. Uil-Fpl non solo è titolata ad agire, ma sta richiamando l’attenzione su una violazione di diritti sanciti nell’accordo nazionale da essa firmato. I giudici hanno in particolare riconosciuto che, se le visite aggiuntive rispetto agli slot disponibili non andassero a vuoto nelle percentuali ipotizzate in delibera, si creerebbe “una congestione delle visite, con rischio di incidere sulla qualità del servizio reso, o un prolungamento dell’insieme delle stesse oltre l’orario ordinario dello specialista”. Il fatto che l’overbooking possa aiutare il ridimensionamento delle liste d’attesa non basta a consentire alla Regione Lombardia di introdurre questa misura su tutta l’attività coperta dai contratti con il servizio sanitario senza sentire i sindacati. In una nota Uil Fpl sottolinea come l’annullamento della delibera tutelerà le condizioni di lavoro, garantendo nel contempo un numero adeguato di visite, e permettendo ai pazienti, di beneficiare in tempi sostenibili “di visite mediche approfondite e di alta qualità”, con positive ripercussioni sulla “fiducia nel sistema sanitario”.
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