Sulle misure di controllo e di gestione della Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue), il Ministero diffonde una nota tecnico operativa. Indicazioni su movimentazioni e vaccinazioni.
L’approccio utilizzato per la gestione della Bluetongue (BT) è stato “radicalmente modificato” dal Regolamento (UE) 2016/429 (AHL) e dal conseguente Decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136 (Decreto Prevenzione) che hanno introdotto obblighi e responsabilità degli operatori e delle autorità competenti, nonchè stabilito ruoli e responsabilità nella gestione delle malattie e nelle misure di controllo in caso di sospetto e conferma.
Per agevolare i Servizi Veterinari ad orientarsi nel nuovo contesto normativo, il Dipartimento One Health del Ministero della Salute ha inviato alle Regioni una nota di orientamento sulle misure di controllo e di gestione sul territorio nazionale e sulle attività di sorveglianza sierologica ed entomologica. Si tratta di un documento tecnico-operativo, corredato dai relativi allegati, elaborato dall’Ufficio 3 (Sanità Animale) del Ministero e dal Laboratorio Nazionale di Riferimento della Bluetongue.
L’obiettivo è di indirizzare una applicazione uniforme e condivisa delle misure di controllo della malattia, con particolare riferimento alle movimentazioni, che gli Assessorati e le Aziende Sanitarie Locali possono attuare sul territorio di propria competenza. Il Ministero della Salute e il Laboratorio Nazionale di Riferimento ribadiscono il loro supporto agli Assessorati e alle Asl
nella valutazione delle idonee misure di controllo e gestione dei focolai sul territorio.
Territori italiani indenni– La Blue Tongue è una malattia che può essere oggetto di programmi di eradicazione facoltativi, tenuto conto che il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 la elenca tra le malattie di categoria C1, D2, ed E3. “Ciò implica- spiega la circolare – che le autorità competenti di un determinato Stato Membro, al fine di eradicare tutti i sierotipi tradizionali (da 1 a 24) del virus della BT (BTV), possono decidere di attuare un programma di eradicazione, le cui caratteristiche e criteri sono stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2020/689.
L’Italia ha stabilito di non attuare un programma di eradicazione, e pertanto, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, ha trasmesso alla Commissione Europea l’elenco dei propri territori aventi lo status di indenne da malattia all’entrata in vigore dell’AHL.
Sorveglianza– La normativa europea dispone anche le prescrizioni minime dell’attività di sorveglianza per BTV, volta ad individuare precocemente i sierotipi del virus di nuova introduzione, a determinare la diffusione dell’infezione in un territorio, a monitorare la prevalenza e garantire che sia delimitata tempestivamente la diffusione dell’infezione, oppure a dimostrare l’assenza di infezione da BTV. In merito, il Ministero segnala che – come stabilito nell’incontro della Direzione strategica del 31 gennaio 2023- nell’ambito dell’articolazione del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, viene mantenuto in essere il piano di sorveglianza sierologica ed entomologica, eventualmente oggetto di revisione, alla luce del rilevamento di nuovi sierotipi, e come di seguito formulato, al fine di soddisfare i criteri stabiliti dalla normativa vigente.
Movimenti di animali vivi nella UE– Per quanto riguarda la disciplina dei movimenti di animali vivi all’interno dell’UE, le norme prevedono un regime derogatorio ai divieti di movimentazione, nel rispetto di alcune condizioni di polizia sanitaria e di mitigazione del rischio in base alle quali lo Stato Membro di destinazione accetta animali in entrata. La norma prevede inoltre che gli Stati Membri, nell’ottica di uniformità ed equità, informino la CE e gli altri Stati Membri circa le condizioni individuate per consentire l’ingresso dei capi delle specie sensibili sul proprio territorio. Nella apposita sezione della BT all’interno del portale della CE è possibile consultare le condizioni di polizia sanitaria previste dagli Stati Membri per consentire l’ingresso nel proprio territorio degli animali delle specie sensibili.
SIMAN e SIBT– Il Ministero della Salute raccomanda “una puntuale e corretta alimentazione del SIMAN e del Sistema Informativo Bluetongue (SIBT)”, non solo ai fini del rispetto degli obblighi informativi nei confronti degli organismi europei ed internazionali, ma anche ai fini del monitoraggio epidemiologico dell’andamento della malattia sul territorio nazionale.
Vaccinazione– In riferimento alla vaccinazione, le Regioni e Province autonome, sulla base della valutazione epidemiologica, possono predisporre, su base volontaria, appositi programmi di vaccinazione per una o più specie sensibili, che devono essere inviati al Ministero della salute e al Laboratorio Nazionale di Riferimento (Izs Abruzzo e Molise) per una valutazione preventiva.
“Laddove si proceda ad una campagna di vaccinazione, gli interventi vaccinali devono essere registrati nel Sistema Informativo Sanità Animale (SANAN). Resta inteso – puntualizza la circolare- che l’eventuale ricorso ad un programma di vaccinazione regionale non è di per sé sufficiente ai fini dell’acquisizione dello status di indennità dalla BT, essendo necessario in tal senso anche un adeguamento dell’attività di sorveglianza”.
CIRCOLARE_INDICAZIONI_OPERATIVE_BLUE_TONGUE.pdf1.09 MB
Nella circolare:
Allegato 1 – Protocollo per la concessione dello status di stabilimento protetto da vettori.
Allegato 2- Sorveglianza entomologica bluetongue istruzioni per la cattura dei culicoides