Ancora una tornata contrattuale senza risolvere l’annoso problema della mobilità volontaria. Nel CCNL siglato in gennaio non è stata recepita la relativa piattaforma contrattuale. La mobilità volontaria rimane normata dall’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 come modificato dalla legge 114/2014 e dall’art. 54 comma 2 del CCNL 19.12.2019, con l’anacronistico vincolo al nulla osta dell’amministrazione di partenza. Le regole vigenti di fatto ostacolano, se non impediscono, la mobilità volontaria perché prevedono, in caso di diniego del nulla osta, che il dirigente possa comunque attivare la mobilità ma con preavviso di tre mesi o in alternativa la corresponsione all’amministrazione dell’equivalente di tre mensilità di stipendio. E’ evidente che questi vincoli rendono di fatto virtuale la mobilità volontaria. sia per il costo che deve eventualmente essere sostenuto dal dipendente, sia perché le amministrazioni di destinazione in genere non accettano di aspettare tre mesi per coprire la vacanza di personale. Ancora una volta si trascende dal principio del benessere organizzativo frustrando l’iniziativa individuale che inevitabilmente si ripercuote sulla qualità assistenziale generando burnout e perdita di fidelizzazione all’ambiente di lavoro. La mobilità volontaria che vede la politica amministrativa resistente genera di fatto ridistribuzione di professionalità, competenze, cultura e flessibilità occupazionale. E’ auspicabile che nel prossimo contratto le parti sindacali siano più decise nel sostenere il cambiamento delle norme sulla mobilità volontaria, così come già previsto nella precedente piattaforma contrattuale, eliminando il giogo del nulla osta ingiusto e incompatibile con una governance amministrativa virtuosa.
Alberto Pozzi, vicepresidente Fvm Veneto