Pubblicata oggi da Agea la circolare n. 28624 che disciplina l’applicazione delle sanzioni in relazione ai regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi).
La circolare disciplina l’applicazione delle sanzioni, ovvero la riduzione o l’esclusione dei pagamenti, in relazione ai regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali in attuazione dell’art. 10 del DM 26 febbraio 2024 n. 93348 che stabilisce che “I criteri comuni di controllo e gli indici di verifica degli impegni sono dettagliati in un’apposita Circolare di AGEA Coordinamento”.
Gli artt. 16 e ss. del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 disciplinano, tra l’altro, le condizioni di ammissibilità e gli impegni che gli agricoltori devono rispettare per i seguenti eco-schemi:
- riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale (Eco-schema 1);
- sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (Eco-schema 4).
Regime sanzionatorio
L’art. 10 del D.lgs. n. 42/2023 prevede la sanzionabilità dei beneficiari che presentano domanda per i regimi per il clima, l’ambiente ed il benessere degli animali e che non rispettano gli impegni assunti ai sensi dell’art. 31 del Reg. (UE) n. 2022/2115.
Nello specifico, la sanzione per ogni violazione accertata è determinata nella misura del 30%, del 50% o del 100%, in base alla gravità, all’entità, alla durata e alla ripetizione della violazione, definite sulla base dei criteri comuni e indici di verifica degli impegni come di seguito definiti dalla circolare in esame.
In caso di adesione a due o più eco-schemi, la violazione di uno o più impegni che si riferiscono esclusivamente a un eco-schema comporta una riduzione (nelle percentuali sopra indicate) solo relativamente ai pagamenti relativi all’eco-schema per il quale sono state rilevate delle infrazioni.
Qualora, invece, in applicazione di quanto previsto dal DM 23 dicembre 2022 n. 660087, si rientri nella fattispecie della cumulabilità tra taluni eco-schemi e sia violato un impegno comune a più eco-schemi, per ciascuno di essi dovrà essere applicata la sanzione secondo quanto di seguito previsto.
Nel caso di impegno pluriennale si procede, altresì, al recupero dell’aiuto erogato negli anni precedenti nella stessa misura determinata nell’anno dell’accertamento.
Regime sanzionatorio per l’anno 2023
Per il solo anno 2023, il citato art. 10 del D.lgs. n. 42/2023 dispone la sospensione dell’applicazione delle sanzioni a condizione che l’infrazione sia di grado basso e che il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024.
Se i beneficiari per i quali la sanzione è stata sospesa nel 2023 compiono ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa per il 2023 verrà applicata unitamente a quella comminata per il 2024. Quindi, si applica la sanzione 2024 e si recupera la sanzione del 2023 con l’ordinaria procedura.
Se il beneficiario inadempiente non presenta domanda per il medesimo regime nel 2024, si applica la sanzione sospesa nel 2023.
Qualora nel 2024 il beneficiario ripresenti la domanda per il medesimo regime ma sia applicata una sanzione nel 2024 che non consenta in tutto o in parte di recuperare la sanzione del 2023, si procede al recupero con l’ordinaria procedura, con compensazione con i successivi pagamenti dovuti al beneficiario.
Alla luce di quanto sopra, gli Organismi pagatori per l’anno 2023 procedono al calcolo della sanzione ma ne sospendono l’applicazione qualora ricorrano le condizioni sopra descritte.
Valutazione delle non conformità – regole generali
In presenza di un inadempimento al rispetto degli impegni, la riduzione dei pagamenti è graduata in funzione dei seguenti parametri:
– «portata o entità» di un’inosservanza: parametro determinato tenendo conto in particolare dell’impatto dell’inosservanza stessa, che può essere limitato all’azienda oppure più ampio;
– «gravità» di un’inosservanza: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell’inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
– «persistenza» o «durata» di un’inosservanza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto o dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli.
Nei paragrafi seguenti, per i due eco-schemi riportati, sono riepilogati gli impegni che devono essere rispettati, unitamente alla definizione dei parametri sopra indicati, che determinano l’entità delle sanzioni applicabili, nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 3 del DM 26 febbraio 2024 n. 93348:
ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno di un dato eco-schema, occorre quantificarne il livello (basso = 1, medio = 3, alto = 5) in termini di gravità, entità e durata.
Una volta quantificati i tre indici, si procede al calcolo del valore medio di portata, gravità e durata per ogni impegno di cui si sia riscontrata una violazione.
Il valore ottenuto per un impegno violato (GED = Gravità, Entità e Durata) si somma al valore ottenuto per un eventuale altro impegno violato (altro GED), per ottenere un unico punteggio, arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).
Il punteggio, così ottenuto per uno o più impegni violati, viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:
Eco-schema 1 – Pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale
Secondo l’articolo 17 del Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2022 n. 660087, il pagamento spetta gli agricoltori che aderiscono ad un percorso di riduzione dell’uso di antibiotici negli animali, misurato tramite l’app Classyfarm o che aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) che, per gli anni 2023 e 2024, è sostituito dalle regole definite nel DM del 15 dicembre 2023 n. 690602.
Al riguardo, come già stabilito dalla circolare Agea prot. n. 2664 del 12 gennaio 2024, il pagamento del “Livello 1” spetta agli allevamenti che, alla fine dell’anno solare della richiesta di aiuto (31 dicembre), rispetto alla distribuzione della mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD) calcolata per l’anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie:
- hanno un consumo uguale o inferiore alla media;
- hanno un consumo superiore alla media ma lo riducono del 10% rispetto all’anno precedente.
Il pagamento del “Livello 2“, per gli anni 2023 e 2024, è erogabile solo per coloro che hanno già soddisfatto i requisiti del “Livello 1” e che gestiscono animali su pascoli conformi alle regole specificate nei decreti ministeriali pertinenti e nelle circolari AGEA.
Il pagamento del “Livello 2” può essere erogato anche agli allevamenti biologici e a quelli di piccole dimensioni, anche se non aderiscono al disciplinare sopra menzionato.
Se non vengono rispettati i criteri di ammissibilità per il “Livello 1” o il “Livello 2”, l’allevamento sarà escluso dal pagamento, come confermato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste con la nota prot. n. 160620 dell’8 aprile 2024.
Eco-schema 4 – Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento
Ai sensi dell’art. 20 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, il pagamento, riferibile alle superfici oggetto di domanda investite a seminativo, cosi come individuate e misurate nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per l’avvicendamento, almeno biennale, riportato nel Piano di coltivazione, applicato alle colture principali e secondarie, compresi i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi, escluse le colture di copertura, nel rispetto di quanto previsto dalla BCAA 7 e dal CGO 2, con impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità.
Impegni aggiuntivi
Gli impegni aggiuntivi previsti sono:
avvicendamento almeno biennale sulla medesima superficie con la presenza di colture leguminose e foraggere, o di colture da rinnovo di cui all’allegato VIII del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo. Sono colture miglioratrici le leguminose. L’avvicendamento è assicurato anche dalle colture secondarie e deve essere attuato comunque su almeno due anni. Nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l’impegno è assolto ipso facto. La rotazione che preveda erba medica per 4 anni, al quinto anno può essere seguita da depauperante o anche coltura da rinnovo o miglioratrice. Ai fini del controllo del rispetto dell’avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire dal 1° giugno al 30 novembre dell’anno di domanda (impegno 1);
sulle colture leguminose e foraggere non è consentito l’uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari, sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l’uso della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica, intesa quest’ultima solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria (impegno 2);
l’interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche (impegno 3).
Parametri di violazione
Consulta qui la circolare integrale.