Per garantire un uso sicuro ed efficace dei medicinali veterinari da somministrare oralmente, diversi dai mangimi medicati, e destinali ad animali dpa
La Commissione Europea ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue un regolamento delegato che definisce le norme sulle misure adeguate per garantire l’impiego sicuro ed efficiente dei medicinali veterinari autorizzati e prescritti per la somministrazione orale mediante vie diverse dai mangimi medicati e somministrati ad animali destinati alla produzione di alimenti (dpa) da parte del detentore degli animali. In assenza di obiezioni del Parlamento e del Consiglio Europeo, il testo entrerà in vigore la prima settimana di aprile.
Il contesto
I medicinali veterinari somministrati per via orale miscelati con acqua di abbeveraggio, latte o mangime e somministrati ad animali dpa dal detentore degli animali sono associati a un rischio maggiore se utilizzati in modo improprio, il che può comportare la compromissione dell’efficacia, un aumento del rischio di eventi avversi, la messa a repentaglio della sicurezza degli utilizzatori, un incremento della diffusione della resistenza agli antibiotici (amr), un aumento dei rischi per l’ambiente e la riduzione della qualità degli alimenti per animali.
Per garantire la corretta somministrazione e il dosaggio adeguato di tali medicinali e migliorarne l’impiego sicuro ed efficace, soprattutto per il trattamento di gruppi di animali, sono necessarie norme per i veterinari e i proprietari degli animali volte a evitare la contaminazione incrociata, sulle buone prassi di impiego, somministrazione, preparazione e conservazione, sulla pulizia delle attrezzature utilizzate per la somministrazione e sullo smaltimento dei prodotti scaduti/inutilizzati.
Il regolamento delegato si prefigge quindi di integrare il regolamento (Ue) 2019/6 con questo fine quando si ha a che fare, per esempio, con un medicinale veterinario miscelato con acqua di abbeveraggio oppure miscelato manualmente con il mangime e somministrato ad animali dpa dallo stesso detentore degli animali.
Decisione in merito all’utilizzo
Nel decidere se somministrare un medicinale veterinario per via orale ad animali dpa, il veterinario (art.4) deve tenere conto di:
- diagnosi;
- disponibilità di medicinali veterinari adeguati;
- garanzia, ogniqualvolta possibile, che si ricorra a un trattamento individuale degli animali, eccetto nel caso dei medicinali veterinari immunologici;
- specie animale, sistema di produzione e numero di animali da sottoporre al trattamento;
proprietà del medicinale veterinario; - caratteristiche pertinenti del mangime o dell’acqua di abbeveraggio;
- presenza di biocidi, additivi per mangimi o altre sostanze nel mangime o nell’acqua di abbeveraggio che potrebbero influire sull’assorbimento, sull’efficacia o sulla sicurezza del medicinale veterinario, anche a causa di interazioni o incompatibilità di tale medicinale;
- stato degli impianti e delle attrezzature per la somministrazione orale dei medicinali veterinari nell’azienda, quali le attrezzature per la miscelazione e il dosaggio, il tipo di attrezzature per l’alimentazione o l’abbeveraggio e i locali di conservazione, nonché le condizioni di manutenzione di tali impianti e attrezzature;
- l’esperienza e le capacità del detentore degli animali o del personale dell’azienda per garantire la conservazione, la preparazione, la somministrazione e lo smaltimento corretti dei medicinali veterinari per la somministrazione orale, compresa la capacità di utilizzare le attrezzature o i dispositivi di dosaggio necessari.
Informazioni e istruzioni sullo smaltimento
Il medico veterinario deve (art.5) informare il detentore degli animali che lo smaltimento inadeguato del mangime o dell’acqua di abbeveraggio contenenti medicinali veterinari prescritti per la somministrazione orale può costituire una minaccia per l’ambiente e contribuire allo sviluppo e alla diffusione della resistenza agli antimicrobici o agli antiparassitari. Inoltre, deve fornire le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza dei medicinali veterinari prescritti inutilizzati, nonché consulenze su come ridurre al minimo l’esposizione dell’ambiente al mangime o all’acqua contenenti i medicinali veterinari.
Prescrizione di antimicrobici e antiparassitari
Il veterinario (art.6) non deve prescrivere più di un medicinale veterinario antibiotico da somministrare per via orale nello stesso ciclo di trattamento. Inoltre, può prescrivere medicinali veterinari contenenti sostanze attive antimicrobiche o antiparassitarie, miscelati con il mangime solido o applicati sulla sua superficie immediatamente prima della somministrazione del mangime, solo per il trattamento di animali nutriti individualmente o di un piccolo gruppo di animali, laddove l’assunzione del medicinale veterinario da parte dei singoli animali possa essere efficacemente controllata.
Regole per i detentori di animali
I detentori di animali devono attenersi alle indicazioni fornite dal medico veterinario e seguire le prescrizioni per la manipolazione e l’uso dei medicinali veterinari (art.7); inoltre, sono responsabili del corretto utilizzo di tutte le attrezzature necessarie (art.8).
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