Il trattamento economico per il secondo mese di congedo parentale viene elevato dal 30% all’80% a favore di coloro che, alla data del 31 dicembre 2023, risultino ancora in congedo di maternità o paternità ovvero ne fruiscano successivamente. Tale beneficio si ritiene immediatamente applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa di riferimento.
E’ quanto chiarisce la Funzione pubblica, con parere DFP-0013398-P-20/02/2024, pubblicato in questi giorni all’interno della sezione «Banca dati dei pareri».
“Trattandosi di una misura di nuova introduzione a sostegno della tutela della genitorialità, avente, altresì, una diversa modalità di calcolo per l’anno in corso -, si ritiene che la stessa possa essere immediatamente applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa di riferimento” si legge nella nota che precisa: “il trattamento economico per il secondo mese di congedo parentale viene elevato dal 30% all’80% a favore di coloro che, alla data del 31 dicembre 2023, risultino ancora in congedo di maternità o paternità ovvero ne fruiscano successivamente. Ne restano, invece, esclusi coloro che, al 31 dicembre 2023, abbiano già fruito interamente del periodo di astensione obbligatoria, per i quali, quindi, il trattamento economico rimane invariato come da normativa previgente“.
IL TESTO DEL PARERE DELLA FUNZIONE Pubblica
Oggetto: parere sulle modalità applicative dell’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Congedo parentale -.
Si fa riferimento alla nota prot. n. omissis del omissis, acquisita in pari data con prot. DFP n. omissis, con la quale si chiede l’avviso dello scrivente Dipartimento circa le modalità applicative dell’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, riguardante il congedo parentale. In particolare, si chiede se codesto Ministero, “al pari delle altre amministrazioni Funzioni Centrali, debba riconoscere agli aventi diritto il periodo di trenta giorni di congedo parentale retribuito all’80 per cento come quota aggiuntiva a quella già retribuita al 100 per cento, prevista dai vigenti CCNL o se anche tale ulteriore misura debba intendersi “assorbita” dal trattamento di cui ai medesimi CCNL.”
Come noto, nell’ambito delle disposizioni in materia di sostegno alle famiglie, il citato articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024, ha infatti introdotto un’importante novità in materia di congedo parentale, prevedendo che: “All’articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: « elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80 per cento per il solo anno 2024». L’articolo 34, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente comma, si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, successivamente al 31 dicembre 2023”.
Con tale intervento normativo, che incide, quindi, sul Testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il trattamento economico per il secondo mese di congedo parentale viene elevato dal 30% all’80% a favore di coloro che, alla data del 31 dicembre 2023, risultino ancora in congedo di maternità o paternità ovvero ne fruiscano successivamente. Ne restano, invece, esclusi coloro che, al 31 dicembre 2023, abbiano già fruito interamente del periodo di astensione obbligatoria di cui ai capi III e IV del citato Testo unico, per i quali, quindi, il trattamento economico rimane invariato come da normativa previgente.
Al riguardo, è utile rammentare che, in base all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai pubblici dipendenti possono essere erogati solo i trattamenti economici espressamente previsti dalla contrattazione collettiva, in combinazione con quanto stabilito dalla fonte legale.
In conclusione, nel caso di specie, – trattandosi di una misura di nuova introduzione a sostegno della tutela della genitorialità, avente, altresì, una diversa modalità di calcolo per l’anno in corso -, si ritiene che la stessa possa essere immediatamente applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa di riferimento.