Le politiche di Coldiretti, i suoi governi ed eurodeputati continuano a privilegiare gli interessi delle multinazionali rispetto ai diritti dell’agricoltura familiare e contadina, oltreché quelli dei consumatori. Un approfondimento. #VanghePulite.
1) Origine carni bovine, le carenze dei Regolamenti (EC) 1760, 1825/00
Le carni bovine fresche, congelate e surgelate sono soggette a indicazione obbligatoria di origine, da esporre in etichetta e nei locali di vendita (per i prodotti venduti sfusi). I Regolamenti (EC) 1760, 1825 hanno prescritto a tale riguardo che:
– è obbligatorio precisare i Paesi di nascita, allevamento e macellazione dei bovini da cui le carni provengono, e tuttavia
– l’indicazione di origine non è dovuta sulle preparazioni a base di carne (es. hamburger realizzati con la semplice aggiunta di fibre vegetali, sale, spezie)
– rimane ignota l’origine delle carni impiegate nei prodotti a base di carne (es. bresaola, carne salada)
– i consumatori non hanno diritto a conoscere l’origine delle carni servite nei ristoranti e nelle mense. Come invano richiesto, in Italia, dal Consorzio Italia Zootecnia e GIFT (Great Italian Food Trade). (1,2).
2) Origine carni suine, ovine e caprine, avicole. Le omissioni nel Regolamento (EU) 1337/13
Il Regolamento (EU) 1337/13, in applicazione del Food Information Regulation (EU) 1169/11, ha introdotto l’obbligo di indicare l’origine sulle etichette delle carni delle specie suina, ovina, caprina e avicola. Anche in questo caso tuttavia, le lobby di Coldiretti hanno protetto gli interessi delle multinazionali. Ecco come:
– l’etichetta di origine si limita a prescrivere le due diciture ‘Allevato in … (nome dello Stato membro o del Paese terzo)’ e ‘Macellato in … (nome dello Stato membro o del Paese terzo)’. Omettendo l’indicazione del Paese di nascita degli animali
– le notizie sull’origine delle carni vengono escluse sui preincarti, le preparazioni a base di carne (estremamente diffuse nel settore avicolo) e i prodotti a base di carne (salumeria). (3,4)
3) Origine delle materie prime in etichetta dei prodotti alimentari, la non-riforma del Regolamento (EU) 1169/11
La Commissione europea, su delega del legislatore europeo, aveva pubblicato nel 2015 tre relazioni in merito alla possibilità di introdurre l’obbligo di etichettatura di origine e provenienza su:
– carne utilizzata nella preparazione di altri prodotti (es. prosciutti e salumi, lasagne, ragù, etc.)
– alimenti non trasformati, prodotti mono-ingrediente, ingredienti che rappresentino più del 50% di un alimento
– latte, sia venduto tal quale e sia come ingrediente di prodotti lattiero-caseari, nonché su alcune carni (equine, di coniglio e di selvaggina) ‘dimenticate’ dal Reg. (EU) 1337/13. (5,6)
Le relazioni di Bruxelles:
– riferivano l’interesse dei consumatori europei a conoscere l’origine e la provenienza delle materie prime agricole utilizzate nei prodotti alimentari, e tuttavia
– ipotizzavano che tali informazioni avrebbero comportato ‘maggiori costi’ (per le industrie multinazionali), per inferire che
– i consumatori non sarebbero stati disposti ad affrontare i ‘maggiori prezzi’.
Il Parlamento europeo non è neppure riuscito ad approvare una (doverosa) risoluzione per chiedere alla Commissione di eseguire una seria valutazione d’impatto a sostegno dei propri (infondati) argomenti, come si è visto. (7) E l’origine delle materie prime in etichetta dei prodotti alimentari è rimasta lettera morta. (8)