La pensione di reversibilità, detta anche pensione ai superstiti, è un trattamento pensionistico che viene riconosciuto ai superstiti del pensionato deceduto o del soggetto che ancora non è in pensione ma con requisiti maturati. In quest’ultimo caso il trattamento viene definito “pensione indiretta” e spetta solo se il soggetto ha maturato 15 anni di anzianità contributiva e assicurativa o 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui 3 anni, come minimo, nei 5 anni che precedono la data della morte.
La pensione ai superstiti del pensionato defunto non spetta a tutti i parenti più stretti del de cuius. Ci sono infatti legami e condizioni a cui il nostro ordinamento riconosce priorità rispetto ad altri. La pensione ai superstiti infatti viene riconosciuta ai soggetti contemplati dalla normativa di riferimento, se a carico del defunto e pertanto mantenuti abitualmente dallo stesso. Come è il caso dei i figli, a cui, invece, l’attribuzione varia a seconda del titolo in forza del quale questi godono dell’assegno. I figli minori, infatti, cessano di avere diritto alla reversibilità al compimento dei 18 anni, a meno che non siano studenti o studenti universitari, nel qual caso la soglia si eleva, rispettivamente, a 21 anni e a 26 anni di età. I figli inabili perdono il diritto se viene meno il loro stato di inabilità. Rileva inoltre, ai fini del requisito della vivenza a carico, la convivenza. Il coniuge rientra tra i soggetti che hanno diritto alla pensione di reversibilità, non solo se al momento del decesso è ancora coniugato e convivente. Ma anche se, è separato o divorziato dal pensionato defunto. In questi casi però, la legge richiede la sussistenza di determinati requisiti, anche al fine di non ledere la posizione dell’eventuale nuovo coniuge, con cui lo stesso ha contratto le nozze dopo il divorzio. La pensione di reversibilità spetta quindi anche all’ex coniuge. Per ciò che riguarda infatti la possibilità di vedersi attribuita la pensione di reversibilità, l’ex coniuge ha gli stessi diritti del coniuge non divorziato. Presupposti fondamentali al ricorrere dei quali è subordinata la pensione di reversibilità del coniuge divorziato sono: non passaggio a nuove nozze; titolarità dell’assegno divorzile ; anteriorità del rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico alla sentenza di divorzio. Si precisa che al coniuge divorziato superstite, titolare dell’assegno post-matrimoniale, oltre alla pensione di reversibilità, spettano anche le indennità previste per il coniuge deceduto
Su un punto invece , peraltro molto delicato, l’Inps ha seguito un orientamento diverso nel caso di coniugi separati. Al coniuge separato per colpa o con addebito della separazione l’assegno sarebbe spettato solamente nel caso il coniuge risultasse titolare dell’assegno di mantenimento stabilito con provvedimento del tribunale. La Cassazione, tuttavia, ha più volte sconfessato tale assunto affermando che non può ritenersi vigente nel nostro ordinamento alcuna differenza di trattamento per il coniuge superstite separato in ragione del titolo della separazione.
Ciò in ragione della riforma dell’istituto della separazione personale, introdotto dal novellato articolo 151 c.c. a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 1987. Con la conseguenza che la prestazione va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte. Non c’è alcuna distinzione, cioè, in merito all’eventuale titolo che ha dato luogo alla separazione in quanto la prestazione spetta anche al coniuge separato con colpa o con addebito della separazione
L’INPS, lo ha reso noto con la circolare n.19/2022 e si è dovuta adeguare al consolidato orientamento della giurisprudenza della Cassazione spiegando che la pensione ai superstiti spetta anche al coniuge con addebito della separazione. Tutti i coniugi separati hanno diritto alla pensione ai superstiti ,indiretta o di reversibilità che sia.
Il Sole 24 Ore Sanità – Claudio Testuzza