E ancora, l’Aifa potrà continuare a rinnovare fino a tutto il 2024 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022. E per il personale sanitario e socio-sanitario, fino al 31 dicembre 2026, verrà consentito l’esercizio temporaneo dell’attività lavorativa in deroga in base ad una qualifica professionale conseguita all’estero. Questi alcuni degli emendamenti sui quali è più forte il pressing da parte della maggioranza in vista delle votazioni in commissione nei prossimi giorni
Questa settimana dovrebbero entrare nel vivo i lavori delle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera sugli emendamenti presentati al decreto milleproroghe. Dopo le inammissibilità, i ricorsi e le segnalazioni si è arrivati al momento del voto. E la maggioranza, in tema di sanità, ha deciso di puntare forte solo su alcune proposte di modifica: a cominciare dalla proroga dello scudo penale per i medici, in attesa che la commissione sul tema voluta dal ministro Nordio concluda i propri lavori entro il prossimo mese di aprile.
Sempre in ambito medico si proverà nuovamente a far trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale fino al compimento del settantaduesimo anno di età, ma con decadenza dell’incarico in essere e solo per attività assistenziali e di tutoraggio. Si punterà inoltre, come annunciato dallo stesso ministro Schillaci, a rifinanziare il Fondo nazionale per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.
Di seguito gli emendamenti al milleproroghe sui quali la maggioranza ha deciso di puntare maggiormente.
Emendamento 4.22 Ciocchetti. Al fine di far fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale le aziende del Ssn, fino al 31 dicembre 2025, potranno trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data. Il trattenimento in servizio di cui al periodo precedente comporta la decadenza dell’incarico in essere e l’attribuzione di altro incarico di natura professionale, ferme restando le funzioni assistenziali e tecniche derivanti dalle specifiche competenze.
Emendamento 4.50 Roscani. Nell’ambito dell’aggiornamento dei Lea, per contrastare i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, viene finanziato con 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro per l’anno 2024, l’apposito Fondo.
Emendamento 4.60 Vietri. L’Agenzia italiana del farmaco può rinnovare, fino al 31 dicembre 2024, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022, nonché provvedere affinché siano prorogati o rinnovati fino alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile, con scadenza entro la predetta data del 31 luglio 2022, fermi restando gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità.
Emendamento 4.64 Lucaselli. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2026 è consentito l’esercizio temporaneo dell’attività lavorativa in deroga in base ad una qualifica professionale conseguita all’estero.
Emendamento 4.81 Ciancitto. Nelle more della revisione della disciplina sulla responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie, la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024 per omicidio colposo e lesioni personale colpose, commesse nell’esercizio di una professione sanitaria, in considerazione della contingente situazione di grave carenza di personale.
Emendamento 4.100 Rosso. Il commissario straordinario per il contenimento e contrasto della peste suina africana opera per un periodo di dodici mesi, prorogabile o rinnovabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, per una sola volta, per un ulteriore periodo di trentasei mesi a qualsiasi titolo svolto.
Emendamento 4.101 Vietri. Fino al 31 dicembre 2024 il personale medico in formazione può prestare la propria collaborazione volontaria e occasionale, con contratto libero-professionale, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti. Tale attività è prestata al di fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l’assolvimento degli obblighi formativi.
Emendamento 4.106 Mattia. Le autorità competenti, il Centro servizi nazionale istituito presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, e gli altri responsabili del funzionamento del sistema, ognuno per le proprie competenze, avranno tempo fino a fine 2024 per la piena operatività delle disposizioni contenute nel manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.
Giovanni Rodriquez Quotidiano sanita