Entro fine anno medici, dentisti, veterinari, infermieri ed altri professionisti sanitari devono mettersi in regola con i crediti del triennio 2020-22. Scade tra una decina di giorni l’anno di proroga concesso agli operatori sanitari per rimettersi in pari e rimediare ai ritardi formativi causati dalla pandemia Covid. Nel frattempo, in questi mesi ci sono stati dei consolidamenti nella normativa sulla formazione continua. A novembre, la Commissione Nazionale da poco insediata ha varato quattro nuove determine. Una riguarda la possibilità di spostare nei trienni formativi precedenti i crediti conseguiti nel triennio 2020-22 (che si conclude appunto un anno dopo grazie al rinvio deciso dallo scorso decreto Milleproroghe). Una seconda delibera ricorda i temi di interesse nazionale dell’educazione continua: vaccinazioni, riforma assistenza territoriale, antibiotico-resistenze con infezioni ospedaliere, digitalizzazione. Una terza determina abbuona un terzo del fabbisogno crediti ai sanitari operanti nelle zone alluvionate di Emilia-Romagna e Marche. Ed una quarta estende gli obblighi formativi a tutti i massofisioterapisti.
La sanatoria – Principale novità: i professionisti sanitari che non abbiano ripianato il debito formativo ECM nel triennio 2020-22 possono “sanare” la posizione, acquisendo i crediti ECM mancanti con la partecipazione a corsi, etc con “data fine evento” entro il 31/12/2023. Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie-Cogeaps e Fnomceo consigliano a tutti di verificare sul portale Cogeaps la propria situazione relativa al triennio formativo trascorso 2020-22. I crediti vanno spostati manualmente sulla posizione personale usando la funzione di “spostamento crediti al triennio precedente”. Il trasferimento è consentito fino al 30 giugno 2024. Infatti, per acquisire i crediti occorre attendere i tempi tecnici dalla data di conclusione di un evento, circa tre mesi. Altra avvertenza: il credito ottenuto in un corso va spostato per intero e non può essere spezzettato.
Abbuoni e dossier – Rispetto al 2020-22 i professionisti sanitari ritrovano in questo nuovo triennio le riduzioni automatiche per adempienti e per aderenti al dossier formativo. Per i primi l’abbuono resta di 30 crediti se nel triennio 2020-22 hanno maturato un numero tra 121 e 150 crediti e di 15 crediti se ne hanno maturati tra 80 e 120 crediti. Il dossier formativo può essere impostato sia individualmente sia come gruppo, anche interprofessionale. Vi si possono indicare fino a dieci obiettivi tecnico-professionali, di processo o di sistema, dimensionandoli percentualmente lungo il triennio. L’adesione dà diritto a un bonus se il dossier è congruo con la professione esercitata e coerente di almeno il 70% tra quanto programmato e quanto poi di fatto realizzato. In quel caso l’abbuono è pari a 50 crediti formativi, di cui 20 assegnati al triennio successivo.
Informazioni per il 2024 – Da questo triennio, i crediti da acquisire ogni anno non sono più 50 fissi, ma la misura può variare senza ripercussioni. L’importante è ottenerne 150 sui tre anni (2023-25) di fabbisogno fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. Per i medici, il 10% dei crediti va conseguito in corsi di radioprotezione, si sale al 15% del fabbisogno per chi svolge attività odontoiatrica. Non ci sono limiti alle tipologie di corsi ECM (residenziali, di formazione sul campo o a distanza) nei quali acquisire i crediti. Tra le altre cose, la normativa ECM offre la possibilità di acquisire crediti con attività di “formazione individuale”: pubblicazioni scientifiche, partecipazione a trial clinici, corsi di formazione all’estero. A massimo il 20% del fabbisogno devono ammontare i crediti conseguibili con autoformazione tramite lettura di riviste scientifiche, testi scientifici e monografie.
Problemi per chi non si aggiorna – Dal 2026 l’aver soddisfatto almeno il 70% del fabbisogno di aggiornamento del triennio, cioè 105 crediti, sarà condizione indispensabile perché siano considerate valide le polizze assicurative per la responsabilità dell’Odontoiatra. Inoltre, secondo la legge Lorenzin 3/2017 e il dlgs 138/2011. Inoltre, da anni in teoria, i professionisti sanitari non aggiornati possono essere soggetti a sanzioni dell’Ordine provinciale che vanno dall’avvertimento alla sospensione da 1 a sei mesi, fino alla radiazione dall’Albo nei casi più gravi.
Un aspetto che sembra ancora utile chiarire è quello riferito alla copertura assicurativa. Gli iscritti all’Albo degli odontoiatri o a quello dei medici che dopo la data del 31 dicembre 2023 non saranno in regola con almeno il 70% dei crediti da raccogliere, continueranno ad essere coperti dalla propria RC professionale. La norma che prevede l’esclusione entrerà in vigore al termine di questo triennio quindi nel gennaio 2026, in realtà ad aprile 2026 in quanto il Co. Ge. APS, ha tre mesi di tempo per registrare gli ultimi crediti raccolti.