Nella seduta del 5 dicembre, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera definitivo al nuovo Decreto legislativo che regola i medicinali veterinari, allineandolo al regolamento Ue 2019/6. Dopo vari rimaneggiamenti a seguito delle richieste degli stakeholder, ecco come saranno normate le scorte del medico veterinario. Come funziona il rilascio delle autorizzazioni, chi è il responsabile delle scorte e quali farmaci possono essere detenuti.
Le autorizzazioni
Le Regioni e le province autonome individueranno l’Autorità Competente territoriale per il rilascio delle autorizzazioni alle scorte, che sarà sempre necessaria in caso di medici veterinari liberi professionisti e strutture di detenzione e allevamento di animali.
Viene invece semplificata la procedura per le strutture di cura, per le quali l’autorizzazione sarà rilasciata contestualmente all’apertura della stessa. Ulteriori modalità potranno però essere definite da un apposito decreto ministeriale successivo.
Il responsabile delle scorte
La responsabilità della tenuta delle scorte e delle registrazioni previste relative alle movimentazioni è sempre in capo al medico veterinario.
Nel caso di allevamenti, il medico veterinario responsabile ha facoltà di delegare il ruolo ad altri veterinari, che devono formalmente accettare l’incarico, e di cui va data comunicazione all’autorità competente territorialmente, che provvederà a effettuare i dovuti riscontri ispettivi entro 12 mesi.
All’interno delle strutture di cura, invece, il responsabile è sempre il Direttore sanitario, il quale però potrà autorizzare altri medici veterinari della struttura come utilizzatori, i cui nominativi andranno registrati all’interno del Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia.
Per questi medici veterinari è sempre possibile prelevare farmaci dalla scorta in caso di interventi professionali urgenti.
Quali farmaci possono essere detenuti in scorta
In generale è sempre possibile detenere farmaci veterinari e farmaci omeopatici, sia veterinari sia umani, con qualche specificità.
Negli allevamenti non possono mai essere detenuti in scorta antimicrobici, tranne piccole quantità (utili per un trattamento inferiore ai 5 giorni) di quelle referenze utilizzate per fabbricare mangimi medicati. In ogni caso non potrà mai trattarsi di Amr che siano stati dichiarati soggetti a limitazioni da Ema. Inoltre, non è consentito detenere medicinali ad uso umano (come per i veterinari liberi professionisti).
Nelle cliniche, invece, i medicinali veterinari non hanno limitazioni. Per quanto riguarda i medicinali ad uso umano, potranno essere detenuti ossigeno e gas medicali, referenze ospedaliere o soggette a ricetta limitativa, solo se non presenti confezioni cedibili al pubblico, e mai antimicrobici. In ogni caso i medicinali umani non potranno mai essere oggetto di cessione.
Le registrazioni dell’uso dei farmaci in scorta
Qui la situazione è la stessa, con unica distinzione tra animali destinati alla produzione di alimenti (dpa) e non. Nei dpa sarà possibile eseguire trattamenti con farmaci in scorta solo dietro indicazione terapeutica, e provvedere quindi alle registrazioni previste dal Decreto legislativo 158.
L’uso negli animali d’affezione invece è soggetto solo a un controllo delle giacenze ogni 6 mesi, da registrare nel sistema informatizzato entro il 5 del mese successivo.
Il caso della cessione
Diverso è il caso della cessione, e cioè la facoltà da parte del medico veterinario di cedere un farmaco, anche frazionato quando disponibile, al proprietario dell’animale per avviare la terapia in modo urgente.
In questo caso, infatti, la registrazione in uscita nel sistema informatizzato dovrà avvenire entro 7 giorni dalla cessione stessa.
A cura di Francesca Innocenzi – vet33