Si introduce il divieto di produzione, promozione e commercializzazione di alimenti e mangimi isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati. Il divieto viene istituito sulla base del principio di precauzione di cui all’articolo 7 del regolamento n. (CE) 178/2002. La sanzione pecuniaria va da un minimo di euro 10.000 fino ad un massimo di euro 60.000 o del 10% del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso, fino ad un massimo di 150.000 euro. IL TESTO
Nella seduta di ieri l’Assemblea della Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sul divieto di carne coltivata, già licenziato lo scorso luglio dalla Camera. Il provvedimento ora è legge.
Il testo è complessivamente composto da 7 articoli.
L’articolo 1 enuncia le finalità perseguite dal disegno di legge in esame, diretto ad assicurare la tutela della salute umana e la preservazione del patrimonio agroalimentare, prevedendo altresì un rinvio alle definizioni richiamate dalla legislazione generale comunitaria.
L’articolo 2 introduce il divieto di produzione, promozione e commercializzazione di alimenti e mangimi isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati.
Il divieto viene istituito sulla base del principio di precauzione di cui all’articolo 7 del regolamento n. (CE) 178/2002. Tale atto stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
L’articolo 3, inserito nel corso dell’esame al Senato, introduce il divieto di utilizzo, per la produzione e la commercializzazione di prodotti trasformati contenenti proteine vegetali, della denominazione di “carne”, di riferimenti alle “specie animali”, di terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria, nonché di nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.
A tali fini, per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali è dunque vietato l’uso di:
b) riferimenti alle specie animali o gruppi di specie animale o a una morfologia animale o un’anatomia animale;
c) terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria;
d) nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.
Il comma 1 dell’articolo 4 individua le Autorità competenti per i controlli sull’applicazione del provvedimento in esame. I successivi commi 2 e 3 dispongono in ordine all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni.
L’articolo 5 delinea il trattamento sanzionatorio – consistente in vari tipi di sanzioni amministrative – per la violazione dei divieti introdotti dal presente provvedimento. La sanzione pecuniaria va da un minimo di euro 10.000 fino ad un massimo di euro 60.000 o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a euro 60.000.
Viene precisato che la sanzione pecuniaria massima non può eccedere comunque euro 150.000.
Il comma 1 dell’articolo 6 opera un rinvio alle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 198112, per quanto non previsto dal presente provvedimento.
Il successivo comma 2 dispone in ordine alle modalità di aggiornamento dell’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie.
L’articolo 7, infine, reca la clausola d’invarianza finanziaria.