Il Ministero della Salute ha pubblicato una nota in cui sono specificate le condizioni per l’introduzione dei capi dalle zone di restrizione per EHDV della Francia che prevedono un trattamento con insetto repellente di almeno 14 giorni, seguito da un test PCR per EHDV negativo effettuato su ciascun animale da movimentare.
A seguito della scoperta dei primi focolai di malattia emorragica epizootica (EHD) in Francia, concentrati principalmente nei Pirenei Atlantici e negli Alti Pirenei, molti paesi europei hanno chiuso il loro mercato ad un parte degli animali provenienti da queste zone. Tra questi troviamo l’Italia, che rappresenta il principale importatore di giovani bovini francesi e che in questi giorni ha deciso di riaprire i flussi commerciali di bestiame specificando alcune condizioni in una nota diffusa dalla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (Dgsaf) del Ministero della Salute.
“Alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica della EHD in alcuni Stati Membri, – si legge nel documento – in particolare Francia e Spagna, la Commissione europea ha discusso nell’ambito degli incontri degli Expert Groups circa alcune modifiche al Regolamento delegato (UE) 2020/688 che integra le norme per quanto riguarda i movimenti all’interno dell’Unione di animali detenuti animali terrestri, animali terrestri selvatici e uova da cova.“
Le proposte di modifica contemplano il ricorso ad alcune misure di attenuazione del rischio, sostanzialmente analoghe a quelle adottate per la Blue tongue, che devono essere adottate e garantite dallo Stato Membro di origine, al fine di consentire le movimentazioni con un certo margine di sicurezza. In particolare, prevedono il ricorso alle zone stagionalmente libere da vettori e agli stabilimenti protetti dai vettori unitamente all’esecuzione di test sierologi o PCR in base al periodo di permanenza nei TSL o negli stabilimenti a prova di vettore.
“Ciò implica l’adozione di un sistema di sorveglianza entomologica ben definita, – si legge nella nota – analogamente ai requisiti da applicare per gli stabilimenti a prova di vettore, oltre naturalmente alla puntuale esecuzione dei test diagnostici nei modi e nei tempi previsti. Relativamente alle movimentazioni da macello, analogamente alla BT, deve essere garantita la macellazione degli animali entro 24 ore dall’arrivo al macello.“
Tenuto conto che la modifica del Regolamento entrerà in vigore presumibilmente nei prossimi mesi, e considerate le criticità che possono scaturire in esito alla notifica di focolaio relativamente alle movimentazioni di capi sensibili tra Stati Membri, il Ministero fa sapere che nell’ambito di un recente incontro tra Capi Veterinari Nazionali e la Commissione europea è stata discussa la possibilità di anticipare l’applicazione delle nuove misure di riduzione del rischio nonché di individuare ulteriori condizioni sanitarie volte a garantire il mantenimento dei consolidati canali commerciali, nel rispetto dei margini previsti dalle norme, nonché nella salvaguardia del comparto zootecnico dal punto di vista sanitario.
Pertanto, previo parere del CRN dell’IZSAM, è stato concordato, in via temporanea e nelle more della pubblicazione del nuovo Regolamento, che gli animali provenienti dalla Francia dalle zone di restrizione per EHDV saranno introdotti in Italia previo trattamento con insetto repellente di almeno 14 giorni seguito da un test PCR per EHDV negativo effettuato su ciascun animale da movimentare.
È in corso inoltre la formalizzazione di quanto stabilito, inclusa l’informazione alla Commissione europea e agli altri Stati Membri.