Via libera al cumulo dei contributi, purché l’anzianità contributiva del lavoratore resti comunque al di sotto dei 35 anni.
A precisarlo è la Cassazione, che – con la sentenza n. 6031/11 – rigetta il ricorso proposto da un lavoratore, affinché gli fosse riconosciuta la somma degli accrediti figurativi.
Il caso
Nel caso in esame, la Suprema Corte chiarisce: il lavoratore non ha diritto di fruire dei contributi figurativi di “scivolo” concessi dalla normativa sul pensionamento anticipato di cui al d.l. n. 516/94 ai fini della maturazione dei 35 anni di contribuzione prescritti per il conseguimento della pensione di anzianità, ove sia già in possesso di tale requisito per effetto di contributi figurativi risultanti dall’ottenimento del prepensionamento concesso per l’esposizione all’amianto. Ma non è tutto. I giudici di legittimità chiariscono anche che il prepensionamento di cui ha fruito il lavoratore ricorrente non può mai comportare il calcolo, ai fini pensionistici, di un periodo complessivo di contribuzione superiore ai 35 anni (costituenti il periodo minimo per il conseguimento della pensione di anzianità). Quindi, il cumulo dei due accrediti figurativi si giustifica solo se e in quanto, l’anzianità contributiva del lavoratore, accresciuta per effetto del beneficio legato all’esposizione all’amianto, resti comunque al disotto del “tetto” dei trentacinque anni. Infine, il Collegio ribadisce anche l’irrevocabilità delle domande di prepensionamento anticipato: una volta domandato, non può rinunciarsi al prepensionamento, che comporta l’applicazione della disciplina di legge che gli è propria e che consente soltanto l’attribuzione di un’anzianità contributiva complessiva massima pari ai trentacinque anni necessari per il pensionamento di anzianità.
Lastampa.it – 27 ottobre 2011