Un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale impugnava il silenzio-rifiuto formatosi su alcune istanze di rimborso dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) per gli anni dal 1998 al 2001.
Confermando la pronuncia di primo grado, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna accoglieva la tesi del contribuente circa l’inesistenza del requisito dell’autonoma organizzazione sulla base degli elementi seguenti:
– il medico utilizzava i beni strumentali minimi indispensabili per l’esercizio della sua attività (autovettura, personal computer, telefonino, arredi e mobili di modesto valore);
– il medico non era proprietario dell’appartamento in cui svolgeva la propria attività;
– il medico non aveva dipendenti;
– i compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività incidevano in scarsa misura sul fatturato.
Nella pronuncia, la Corte di Cassazione conferma la decisione del Giudice di appello.
Il presupposto Irap è l’autonoma organizzazione dell’attività. L’art. 2, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 stabilisce che: «presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi […]».
Alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 156/2001, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’attività di lavoro autonomo, diversa dall’esercizio di impresa commerciale, integra il presupposto impositivo dell’Irap soltanto ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata.
Il requisito dell’autonoma organizzazione sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l’attività di lavoro autonomo con l’impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività auto-organizzata per il solo lavoro personale, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui.
Il contribuente che chiede il rimborso ha l’onere della prova. È onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta indebitamente versata, allegare la prova dell’assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo.
L’accertamento del requisito dell’autonoma organizzazione spetta al giudice di merito, con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Nella circolare 28/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ai propri uffici alcune indicazione per la gestione del contenzioso pendente in materia di Irap, soffermando la propria attenzione sulla figura del medico di medicina generale.
Per il professionista convenzionato:
– è sempre necessario provare, caso per caso, l’esistenza dell’autonoma organizzazione;
– la prova non può essere fondata sull’utilizzo degli arredi e delle apparecchiature prescritte come indispensabili dalla convenzione con il S.S.N. (lo schema tipo di convenzione stabilisce che «lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l’esercizio della medicina generale, di sala d’attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate»);
– se un bene strumentale è indispensabile, deve ritenersi che risponda anche al requisito della minimalità, ove non siano dedotti in concreto costi eccedenti;
– la motivazione è insufficiente laddove enumera i beni strumentali utilizzati dal contribuente, senza spiegare per quale ragione siano ritenuti eccedenti la normale dotazione necessaria per l’esercizio della professione;
– la motivazione è incongrua laddove si desume dalla sola necessità di adeguarsi agli obblighi derivanti dalla convenzione con il S.S.N. la circostanza che debba necessariamente sussistere un’autonoma organizzazione per farvi fronte, dal momento che è ben possibile adempiere agli obblighi senza necessità di collaborazione altrui o significativi investimenti
Lastampa.it – 16 ottobre 2011