Il nuovo sistema si pone, in sostanza, l’obiettivo di garantire la stabilità economica ed il controllo delle dinamiche della spesa, evidenziando con tempestività potenziali situazioni di criticità.
Con l’obiettivo di garantire che il sistema universitario operi con efficacia e trasparenza e consegua standard qualitativi sempre migliori esaltandone i meriti e individui conseguenze e responsabilità nella gestione economico-patrimoniale, dopo il parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 22 Settembre 2011, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Mariastella Gelmini, il decreto legislativo che disciplina, la previsione di meccanismi e modalità graduali di commissariamento degli Atenei in caso di dissesto finanziario.
Il nuovo sistema si pone, in sostanza, l’obiettivo di garantire la stabilità economica ed il controllo delle dinamiche della spesa, evidenziando con tempestività potenziali situazioni di criticità.
Gli elementi di maggiore novità. Il decreto disciplina i presupposti per la dichiarazione del dissesto finanziario delle università, nonché i presupposti e la procedura per il commissariamento degli atenei in dissesto, da attivare nel caso in cui il piano di rientro, indicato all’articolo 5, comma 4, lettera h) , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non sia stato predisposto dagli atenei nei termini previsti , ovvero il piano di rientro proposto non sia stato approvato, ovvero, non sia stato realizzato, in tutto o in parte . Il provvedimento disciplina, inoltre, il funzionamento della fase commissariale e i contenuti minimi del piano di rientro .
Si ha dissesto finanziario, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n . 240, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’ateneo raggiunge un livello di gravità tale da non poter assicurare la sostenibilità e l’assolvimento delle funzioni indispensabili, consistenti nel regolare svolgimento delle attività indicate ai commi 3 e 4 dell’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n . 168, ovvero quando l’università non può far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi .
Il collegio dei revisori dei conti, con la relazione annuale al bilancio unico d’ateneo di esercizio ed entro il 30 aprile di ciascun anno, verifica la condizione economico, finanziaria e patrimoniale dell’università applicando alle risultanze del bilancio i parametri economico-finanziari, definiti con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n . 400.
Tali parametri individuano i valori critici e deficitari relativi: alla sostenibilità del costo complessivo del personale di ruolo e a tempo determinato rispetto alle entrate complessive dell’ateneo, determinate nei limiti della legislazione vigente, al netto di quelle a destinazione vincolata, facendo riferimento al limite massimo di cui all’articolo 5,comma 4, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n . 240;
alla sostenibilità del costo dell’indebitamento a carico dell’ateneo, nei limiti della legislazione vigente, facendo riferimento al limite massimo di cui all’articolo 5, comma 4, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
all’andamento e relazione tra proventi e costi della gestione corrente, ovvero, nel periodo transitorio di cui all’articolo 20, tra accertamenti e impegni di parte corrente;
all’andamento delle dinamiche dei crediti e dei debiti ovvero, nel periodo transitorio di cui all’articolo 20, al grado di veridicità e smaltimento ed attendibilità dei residui attivi e al grado di smaltimento dei residui passivi;
all’utilizzo dell’avanzo libero a consuntivo, nel periodo transitorio di cui all’articolo 20, per la copertura di spese correnti obbligatorie negli ultimi due esercizi;
alla presenza di anticipazioni di tesoreria negli ultimi due esercizi;
all’adeguatezza dei fondi di riserva a garanzia dei rischi derivanti da contenziosi in corso rispetto al volume del contenzioso in essere, ovvero, nel periodo transitorio di cui all’articolo 20, al rapporto tra gli oneri da contenzioso complessivamente previsti nel bilancio di previsione e quelli effettivamente sostenuti;
agli indicatori di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale.
Le disposizioni previste si applicano a tutte le università statali italiane , comunque denominate, compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale .
Etribuna.com – martedì 27 settembre 2011