E’ responsabile il gestore autostradale per i danni cagionati da animali se l’attore dimostra il verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode.
A stabilirlo è stata la Terza sezione civile della Suprema Corte con la sentenza numero 11016 del 19 maggio di quest’anno.
L’ORIGINE DEL CONTENZIOSO
Tutto nasce da una citazione presentata dall’istante il 21 maggio 1999 dove si conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lodi la Società Autostrade per l’Italia S.p.a, chiedendole il risarcimento dei danni subiti in seguito ad un incidente verificatosi in seguito ad un mancato investimento di una volpe ferma sulla corsia di marcia. Sia in primo grado, precisamente il 16 luglio 2002, sia in secondo grado, il giudice di merito rigettava la domanda, ritenendo che alla fattispecie non potesse applicarsi il disposto di cui all’art. 2051 c.c. e che i fatti posti a fondamento della pretesa, ex articolo 2043 del Codice civile, non erano stati dimostrati.
In seguito a ricorso proposto dalla parte soccombente, il giudice di legittimità finisce con il ribaltare completamente il verdetto dei precedenti organi giurisdizionali sull’assunto che già in una precedente pronuncia, esattamente la numero 4495 del 24 febbraio di quest’anno, si era affermato con convinzione, proprio in merito alla responsabilità dei proprietari delle Autostrade che a carico degli stessi e dei concessionari, per la natura delle autostrade, destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall’articolo 2051 del Codice civile, essendo possibile ravvisare un’effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia.
Con queste premesse ne consegue, pertanto, ai fini della prova liberatoria, che il custode sia tenuto a fornire, per sottrarsi alla conseguente responsabilità civile in oggetto, la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dell’autostrada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di quest’ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell’intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo che si era venuta a determinare.
UN’ALTRA SENTENZA
Già in precedenza, un’analoga sentenza, precisamente la n. 2308 del 2 febbrario del 2007 aveva rigettato il ricorso proposto e confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto configurabile la responsabilità da omessa custodia a carico del concessionario gestore di autostrada con riferimento ad un incidente verificatosi per la presenza sul manto stradale di un cane, il quale aveva tagliato la strada al veicolo del contro ricorrente che sopraggiungeva con la propria autovettura, con conseguente sbandamento e ribaltamento dello stesso.
DIMOSTRAZIONE MANCATA
In questo caso la ricorrente, sulla quale incombeva il relativo onere, non era riuscita a dimostrare che l’immissione dell’animale era riconducibile ad ipotesi di caso fortuito, quale l’abbandono del cane in una piazzola dell’autostrada, ovvero il taglio vandalico della rete di recinzione od, ancora, il suo abbattimento in conseguenza di precedente incidente, per il quale era stato possibile intervenire tempestivamente, adottando le necessarie cautele.”
denaro.it – 14 settembre 2011