“Il miele e gli integratori alimentari contenenti polline derivato da un ogm costituiscono alimenti prodotti a partire da ogm che non possono essere immessi in commercio senza previa autorizzazione”.
Tale polline, pero’, “non costituisce piu’ in se’ un ogm qualora abbia perso la sua capacita’ riproduttiva e risulti privo di qualsivoglia capacita’ di trasferire materiale genetico”. Lo stabilisce la sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue del Lussemburgo nella causa tra Karl Heinz Bablok, apicoltore amatoriale tedesco, e il Land della Baviera (Freistaat Bayern).
“Il carattere intenzionale o accidentale dell’immissione”, precisa la Corte, “non puo’ sortire l’effetto di sottrarre l’alimento contenente ingredienti prodotti a partire da ogm all’applicazione di tale regime di autorizzazione” Nel 1998 la Monsanto ha ottenuto un’autorizzazione all’immissione in commercio del mais geneticamente modificato della linea Mon 810 (contiene il gene di un batterio che produce tossine che uccidono le larve di una farfalla parassita). Bablok – che produce miele per la vendita e per il proprio consumo – e’ proprietario di diversi terreni sui quali, negli ultimi anni, il mais Mon 810 e’ stato coltivato a fini di ricerca. L’apicoltore fino al 2005 produceva anche polline destinato alla vendita come prodotto alimentare, sotto forma di integratori. Nel 2005, pero’, nel polline di mais estratto da Bablok dagli alveari posti a una distanza di 500 metri dai terreni del Freistaat Bayern e’ stata riscontrata la presenza di dna di mais Mon 810 e di proteine transgeniche. Inoltre, e’ stata rilevata in alcuni campioni di miele la presenza di esigui quantitativi di Dna di mais Mon 810.
Ritenendo che la presenza di residui del mais geneticamente modificato rendesse i suoi prodotti apistici inadatti alla commercializzazione e al consumo, Bablok ha avviato contro il Freistaat Bayern, dinanzi ai giudici tedeschi, vari procedimenti giudiziari, nei quali sono intervenuti altri quattro apicoltori amatoriali.
La Corte amministrativa della Baviera (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof) ha rilevato che, nel momento in cui il polline controverso e’ incorporato nel miele o in integratori alimentari a base di polline, esso ha perso la sua capacita’ di fecondazione. Desiderando precisazioni sulle conseguenze di tale perdita, il giudice ha chiesto sostanzialmente alla Corte di giustizia se la mera presenza, nei prodotti apistici di cui trattasi, di polline di mais geneticamente modificato che abbia perso la sua capacita’ riproduttiva abbia come conseguenza che l’immissione in commercio dei citati prodotti sia soggetta ad autorizzazione.
la Corte di giustizia dell’Ue rileva che il polline in questione ha perso ogni capacita’ riproduttiva concreta e spetta al giudice del rinvio verificare se sia in grado di “trasferire materiale genetico”. La Corte conclude che “non rientra piu’ nella nozione di ogm una sostanza quale il polline derivante da una varieta’ di mais geneticamente modificato, la quale abbia perso la sua capacita’ riproduttiva e che sia priva di ogni capacita’ di trasferire il materiale genetico da essa contenuto”.
Dire – 6 settembre 2011