La Cassazione sdogana «i precari per sempre». Non ha diritto a essere inquadrato come dipendente chi lavora per trent’anni come collaboratore, 24 ore alla settimana e con stipendio fisso.
Ad escludere il vincolo di subordinazione basta rifiutare qualche prestazione richiesta dal datore. A questo approdo giurisprudenziale è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 17833 del 30 agosto 2011, ha respinto il ricorso di una logopedista che aveva lavorato presso una srl dall’81 al 2001, con una media di 24 ore settimanali. La donna si era rivolta al Tribunale della Capitale per ottenere un contratto di lavoro subordinato che l’azienda le aveva negato. L’istanza era stata respinta. Poi la Corte d’appello aveva confermato. Ad avviso dei giudici di merito il vincolo di subordinazione andava escluso al di là dei trent’anni di collaborazione e delle 24 ore settimanali. Ciò perché in un’occasione la logopedista si era rifiutata davanti ad altri colleghi di prendere un appuntamento. Non solo. Il lunedì e il mercoledì era impegnata in un’attività professionale autonoma. E ancora, il periodo di ferie coincideva con la chiusura dell’azienda. «La ricorrente», ricordano i giudici con l’Ermellino, «non era obbligata a partecipare alle riunioni mensili in cui si impartivano ordini e direttive in ordine allo svolgimento dell’attività terapeutica. Il fatto che la sua attività venisse svolta in orari predeterminati (mediamente 24 ore di lavoro settimanale) dalla società non era indice di subordinazione, ma derivava dalla necessità di coordinamento con le esigenze della società medesima e degli allievi e pazienti, peraltro la fissazione degli orari avveniva anche sulla base delle esigenze della ricorrente, come dimostrato dal fatto che non lavorava nelle giornate di mercoledì e di lunedì in cui era impegnata in attività professionale autonoma svolta presso altro studio professionale».
Inoltre, non vi era obbligo di presenza al di fuori dei giorni e delle ore concordate, il periodo di ferie coincideva con la chiusura dell’Istituto. Lei si era difesa sostenendo che non era stata valutata dai giudici di merito «la notevolissima durata del rapporto, la coincidenza dell’attività da lei svolta con l’oggetto sociale, l’assenza di una neppur minima organizzazione imprenditoriale e di rischio di impresa e la corresponsione di un compenso fisso». Tutte obiezioni, queste, che non hanno convinto la Cassazione che ha applicato anche a questo caso limite (data la durata della collaborazione) un principio ormai consolidato secondo cui «costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall’emanazione di ordini specifici, oltre che dall’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative».Sempre quest’anno con la sentenza n. 8845 un altro Collegio della sezione lavoro ha stabilito che una piccola contestazione fatta dal datore di lavoro al precario non dà diritto a quest’ultimo al contratto di lavoro subordinato.
In particolare in quell’occasione Piazza Cavour ha motivato che «nell’ambito di un contratto di lavoro autonomo il mero screzio fra prestatore d’opera e committente, peraltro non sanzionato, non può essere ritenuto esercizio di un potere disciplinare e dunque indice della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, potendo detta circostanza rientrare nel potere di supervisione dell’opera richiesta dall’azienda». Una decisione di segno completamente opposto e che rispecchia lo stato dell’arte sull’argomento è la sentenza 4271 depositata a febbraio e secondo cui può essere inquadrato come lavoratore subordinato e non come praticante chi svolge attività presso uno studio professionale ed è soggetto al potere direttivo del dominus dello studio se non sono stati rilasciati i certificati di avvenuta accettazione della pratica e quello di compiuta pratica.
ItaliaOggi – 31 agosto 2011