Secondo la sezione della Lombardia gli oneri finanziari non sono un ostacolo
Il diritto del lavoratore ad assistere un familiare disabile, al ricorrere dei presupposti richiesti dalla normativa in materia, non può essere vincolato o limitato, dai paletti in materia di spese per il personale. Il lavoratore, in tali casi, è titolare di un diritto potestativo alla concessione del congedo retribuito per l’assistenza del familiare disabile e questo, prescinde dal fatto che gli oneri finanziari ricadono sulla pubblica amministrazione. La stessa p.a., in tali casi, deve coniugare il rispetto di entrambi i vincoli, ovvero quelli relativi alla spesa di personale e quelli derivanti dalla concessione del diritto del lavoratore all’assistenza del familiare disabile. Non ammette repliche la conclusione cui è pervenuta la sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia, nel testo del parere n.463/2011, con il quale ha fatto luce sul diritto in capo ai lavoratori che promana dall’articolo 42 del digs n. 151/2001. Sul punto, il sindaco del comune di Veduggio con Colzano (Mb), richiedeva l’intervento della Corte in quanto un dipendente ha chiesto la concessione di un periodo di congedo, ai sensi dell’articolo 42 del citato digs, per assistere la madre inabile. Il sindaco, nella richiesta di parere osservava che, mentre per i lavoratori del settore privato, l’onere derivante dalla concessione del congedo è assunto dal sistema previdenziale nazionale, per i dipendenti pubblici, la spesa relativa è posta a carico dell’amministra-zione concedente. Quindi, concludeva, alla luce del quadro di contenimento delle spese di personale e nell’impossibilità di procedere ad una sostituzione temporale dello stesso dipendente, il primo cittadino richiedeva se la richiesta in questione dovesse essere intesa còme una facoltà ovvero come un obbligo gravante sul comune.
Il collegio della magistratura contabile lombarda ha fatto presente che, alla luce delle disposizioni recate dal citato articolo 42 e della sentenza n. 19/2009 della Corte costituzionale, ne deriva che il dipendente comunale, in presenza dei requisiti posti dalla normativa di settore, è titolare di un diritto potestativo alla concessione del congedo retribuito per l’assistenza del familiare disabile. Ne è prova il tenore letterale del citato articolo 42, comma 5, secondo cui i soggetti legittimati «hanno diritto a fruire del congedo entro 60 giorni dalla richiesta. Tutto questo, per la Corte, prescinde dal fatto che sul piano contabilistico», gli oneri finanziari continuino a gravare sulle casse dell’amministrazione comunale, quale datore di lavoro, in termini di spesa di personale, con la conseguente necessità di rispettare i relativi limiti. In altri termini, si legge nel parere, tale diritto spetta ala lavoratore in presenza dei presupposti legali posti dall’ordinamento (recentemente modificati dalla legge n. 183/2010, meglio nota come collegato lavoro). L’amministrazione è tenuta solamente alla verifica dei presupposti legittimanti la concessione del congedo. Infine, rileva il collegio, in tema di rispetto dei limiti di spesa, il comune è tenuto comunque a rispettarli, in ossequio alla vigente disciplina di coordinamento della finanza pubblica. Ma il rispetto di tali limiti non può «degradare» nella singola fattispecie, il diritto potestativo del dipendente al congedo retributivo per l’assistenza al familiare disabile. Pertanto, in presenza dei presupposti di legge, l’amministrazione è tenuta a rispettare «simultaneamente» entrambe le tipologie di vincoli, ovvero quelli di finanza pubblica e quelli derivanti dal diritto del dipendente all’assistenza al familiare disabile.
ItaliaOggi 22 agosto 2011