Test per l’assunzione senza dati sensibili o comunque senza dati superflui che indaghino su aspetti privati estranei all’idoneità a svolgere le mansioni richieste
Il questionario sottoposto ai candidati non deve indagare su aspetti privati e delicati del tutto estranei alla valutazione della idoneità a svolgere le mansioni. Altrimenti si viola lo Statuto dei Lavoratori, la legge Biagi e il codice della privacy, rischiando sanzioni amministrative, penali e anche l’obbligo di risarcire i danni morali.
Questo il principio affermato dal Garante della privacy, che con un suo provvedimento ha dichiarato illecito il trattamento di dati effettuato dall’Aler (Azienda lombarda per l’edilizia residenziale) di Brescia con un questionario somministrato ai candidati che partecipavano alla selezione per il reclutamento di un dirigente tecnico. La stessa sorte è toccata alla Cispel Lombardia Services Srl in relazione al trattamento dei dati per la selezione e alla psicologa incaricata della raccolta dei profili
Secondo il codice della privacy il trattamento dei dati sensibili è ammesso, in base al principio di indispensabilità, solo quando non se ne può fare a meno, utilizzando altri tipi di dati
Italia Oggi 24 luglio 2011